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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27739/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2009, con il quale l'Ufficio recuperava IVA ritenuta indebitamente detratta in relazione a una fattura concernente l'acquisto di un immobile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, a fronte delle presunzioni di inesistenza dei costi prospettate dall'Ufficio, la contribuente avesse assolto l'onere probatorio producendo il preliminare di vendita, il definitivo di vendita con rinuncia della società immobiliare al proprio diritto-obbligo di acquisto a favore della contribuente, e le fatture attestanti le spese sostenute dalla società immobiliare e ribaltate alla contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, formalmente deducendo violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che le fatture contestate afferivano alla sfera giuridica della società immobiliare e che la sentenza impugnata aveva affermato apoditticamente e senza adeguato supporto documentale la legittimità del ribaltamento dei costi. La società contribuente resisteva con controricorso e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, per conseguenza, ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente applicato la ripartizione dell'onere probatorio: l'Amministrazione aveva allegato presunzioni di inesistenza dei costi, ma la contribuente aveva offerto idonea prova documentale dell'operazione e del ribaltamento dei costi. La doglianza dell'Agenzia, pur prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto carente di autosufficienza perché faceva riferimento a fatture e contratti non allegati né trascritti, e comunque formulato in modo generico, con un indistinto coacervo di fatti e norme non specificate. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione di legge processuale denunciata dalla ricorrente

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    principio di autosufficienza del ricorso

    Il ricorso per cassazione deve contenere in modo chiaro e autosufficiente gli elementi necessari a comprendere la censura e a consentire il controllo della Corte senza ricerca d'ufficio degli atti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    diritto alla detrazione di Iva

    Per la detrazione è necessaria la regolare documentazione dell'operazione; in caso di operazioni ritenute inesistenti, l'onere di provarne la fittizietà grava sull'Amministrazione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    fatture contestate dall'Ufficio

    La fattura deve contenere oggetto e corrispettivo dell'operazione commerciale e costituisce documento rilevante ai fini IVA.

  • art. 109 TUIR

    deduzione di costi inerenti

    Ai fini della deducibilità dei costi è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e la documentazione idonea a rappresentare il costo dell'impresa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito alla parte chiedere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto la formale denuncia di violazione di legge; la censura è inammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In materia di deduzione dei costi e detrazione IVA, quando l'Amministrazione contesti l'inesistenza dell'operazione, l'onere di provare la fittizietà dell'operazione grava sull'Ufficio; solo dopo tale assolvimento sorge per il contribuente l'onere della prova contraria.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti su cui la censura si fonda devono essere specificamente indicati e, se necessario, riprodotti nel ricorso, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso formulato in modo generico o confuso, mediante il richiamo indistinto di fatti e norme non puntualmente individuati, poiché impedisce alla Corte di comprendere con precisione l'oggetto della censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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