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Sentenza

Sentenza del 14/02/2020 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale- Tassa automobilistica - Esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica. Il contribuente chiedeva l'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, l. n. 342/2000 per veicolo storico sulla base dell'accertamento effettuato dall'ASI (inclusione del marchio/modello in un elenco analitico). La questione verteva sulla legittimità dell'avviso di accertamento che non contestava, in concreto e specificamente, l'assenza delle caratteristiche del veicolo che avrebbero impedito la sua inclusione nell'elenco ASI.

La decisione

Il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento perché l'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, l. n. 342/2000 deriva dall'accertamento costitutivo dell'ASI (iscrizione del marchio/modello in un elenco analitico di portata generale e astratta). L'avviso è illegittimo se non contesta concretamente la mancanza delle caratteristiche del veicolo che ne impedirebbero l'inclusione nell'elenco; di conseguenza il ricorso del contribuente è accolto e l'avviso annullato/respinto nella parte relativa alla pretesa impositiva.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, l. 342/2000

    L'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dal comma 2 deriva dall'accertamento costitutivo operato dall'ASI mediante l'inclusione del marchio e del modello in un elenco analitico; tale accertamento ha portata generale e astratta e costituisce presupposto dell'esenzione.

  • Cassazione, nn. 19421/2018; 26394/2019

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui l'accertamento ASI ha natura costitutiva e che un avviso di accertamento è illegittimo se non contesta concretamente l'assenza delle caratteristiche del veicolo.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, l. 342/2000 si fonda sull'iscrizione del marchio e modello nell'elenco analitico tenuto dall'ASI: tale iscrizione ha natura costitutiva e non richiede una valutazione caso per caso diversa dall'appartenenza all'elenco.
  • L'ente impositore che intenda negare l'esenzione deve contestare in modo specifico e concreto le caratteristiche tecniche o la mancanza dei requisiti del veicolo che impedirebbero la sua inclusione nell'elenco ASI; un avviso generico è insufficiente.
  • Il contribuente può efficacemente opporsi producendo la prova dell'iscrizione ASI; in assenza di una contestazione puntuale da parte dell'amministrazione l'atto impositivo è destinato ad essere annullato.
  • Nelle valutazioni amministrative e giudiziali occorre distinguere tra un accertamento costitutivo (iscrizione in elenco) e un accertamento di fatto: l'onere probatorio dell'amministrazione grava su chi contesta l'esenzione e deve essere tecnico e circostanziato.
  • In casi analoghi, prima di emettere avvisi di accertamento è consigliabile per l'amministrazione richiedere chiarimenti tecnici o perizie che dimostrino la non conformità del veicolo rispetto ai parametri ASI; in mancanza, il ricorso del privato ha buone probabilità di essere accolto.

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