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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47367/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'ordinanza concessiva dell'affidamento in prova al servizio sociale (misura mai eseguita) e aveva rigettato nuove istanze di misure alternative. Il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa (artt. 24 e 111 Cost.) perché il provvedimento di revoca e il rigetto sono intervenuti senza che il difensore potesse discutere specificamente la questione; (2) errata valutazione circa la revoca in ragione della sopravvenuta custodia cautelare: la custodia cautelare sospende l'affidamento ma non ne determina automaticamente la revoca; inoltre si lamentava la mancata ricezione dell'invito a sottoscrivere il verbale delle prescrizioni dell'Uepe, motivo per cui la misura non avrebbe avuto inizio per causa non imputabile al ricorrente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio: la difesa avrebbe potuto intervenire nel procedimento di sorveglianza tramite memorie e discussione camerale. Quanto al merito, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha rilevato che l'affidamento non è mai iniziato (per mancata sottoscrizione del verbale delle prescrizioni davanti all'Uepe) e che la sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare, fondata su gravi elementi indiziari di partecipazione a un'associazione mafiosa ("ndrangheta") e su condotte gravi non previamente valutate, ha introdotto nuovi elementi tali da giustificare la revoca della misura concessiva e l'esclusione della concessione di nuove misure alternative (affidamento o detenzione domiciliare) considerata l'elevata pericolosità. La censura sulla mancata notifica dell'invito a firmare è risultata indimostrata. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa e al contraddittorio deve essere garantito; tuttavia, in materia di sorveglianza, l'opportunità di esercitare il contraddittorio è stata ritenuta soddisfatta attraverso la partecipazione del difensore nel procedimento di sorveglianza (memorie e discussione camerale) e non come requisito assoluto di ciascun atto impugnato in sede successiva.

  • art. 111 Cost.

    Richiama il principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia processuale perché il difensore aveva i mezzi per far valere le proprie ragioni nel procedimento di sorveglianza.

  • Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018 (Galiano) - giurisprudenza

    L'emissione di ordinanza di custodia cautelare determina la sospensione dell'esecuzione dell'affidamento in prova ma non comporta automaticamente la revoca della misura alternativa; la revoca richiede valutazione della condotta e della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova.

  • Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013 (Bevilacqua) - giurisprudenza

    L'affidamento in prova può essere revocato per sopravvenuta misura cautelare relativa a fatti antecedenti alla concessione solo se il provvedimento cautelare introduce nuovi elementi rispetto a quelli già valutati al momento della concessione.

Massime di principio

  • La sola emissione di una misura cautelare (custodia in carcere) nei confronti di chi è sottoposto ad affidamento in prova determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, ma non la sua automatica revoca: la revoca è possibile solo se emergono nuovi elementi che rendono incompatibile la prosecuzione della prova.
  • Se dalla misura cautelare emergono fatti di particolare gravità (es. elementi concreti di partecipazione a organizzazioni mafiose o altro quadro indiziario rilevante) non valutati all'atto della concessione, il Tribunale di sorveglianza può ritenere giustificata la revoca della misura alternativa.
  • La mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni davanti all'Uepe (quindi il mancato effettivo avvio della misura) può legittimare la dichiarazione di non luogo a provvedere sull'esecuzione e la revoca dell'ordinanza concessiva, se la mancata sottoscrizione è provata o non adeguatamente giustificata.
  • Le censure di violazione del contraddittorio in sede di impugnazione vanno valutate alla luce della possibilità effettiva che il difensore abbia esercitato i propri mezzi di difesa nel procedimento di sorveglianza: l'assenza di intervento specifico su un atto è rilevante solo se è dimostrabile che non è stata data alcuna possibilità di partecipazione difensiva nel procedimento.
  • L'onere di provare circostanze favorevoli (per esempio la mancata ricezione di un invito/atto) grava sulla parte che allega l'irregolarità: senza adeguata documentazione la contestazione non è idonea a travolgere la decisione.

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