Cassazione Civile, Ordinanza n. 33220/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite fiscale e del pagamento di quanto dovuto per entrambi gli avvisi di accertamento. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, l. n. 133/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con rideterminazione del reddito imponibile mediante metodo sintetico (redditometro) sulla base della disponibilità di beni ritenuti indice di capacità contributiva. Gli atti erano stati impugnati: in primo grado erano stati integralmente annullati, mentre in appello la pretesa era stata parzialmente riformata con rideterminazione del quantum dovuto. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha rappresentato di avere definito la lite ai sensi dell'art. 5, l. n. 133/2022; l'Agenzia delle Entrate ha confermato il regolare pagamento di quanto dovuto per ciascun avviso oggetto di causa.
Norme richiamate
art. 5, l. n. 133/2022
La definizione della lite ai sensi della norma, accompagnata dal regolare pagamento di quanto dovuto per ciascun avviso, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso, ma nel caso concreto escluso per mancanza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Quando la lite fiscale è validamente definita con adesione alla disciplina agevolativa prevista dalla legge e risulta effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della controversia fiscale prevale sulla prosecuzione dell'esame del ricorso, rendendo superflua ogni ulteriore decisione sul merito della pretesa tributaria.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando difettino i relativi presupposti processuali.
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