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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 520/2023 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 1120/2023), pubblicata in data 22.12.2023, notificata il 19.01.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 2.509,02.

Giustizia amministrativa202502703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.509,02 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 520/2023 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 gennaio 2024. Ha chiesto l'ordine di pagamento della sorte capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non sono state oggetto della domanda, anche perché la ricorrente non avrebbe avuto legittimazione a richiederne l'ottemperanza. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il pagamento della sorte capitale, determinando il venir meno dell'interesse alla pronuncia di ottemperanza. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, è intervenuta l'ottemperanza alla sentenza civile mediante pagamento della sorte capitale dovuta. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato né l'originaria inerzia né il fatto che il pagamento fosse stato eseguito soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato dichiarato cessato per l'intervenuta esecuzione durante il processo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Rilevante per la liquidazione delle spese processuali, ridotte dal Collegio in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel giudicato, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda esecutiva e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'intervenuta esecuzione del giudicato durante il giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte avrebbe avuto ragione in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • Ai fini dell'accoglibilità della domanda di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione, assumono rilievo il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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