Cassazione Penale, Ordinanza n. 13657/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente una causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità e negato le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su motivi generici, consistenti in mere doglianze di fatto e nella sostanziale riproposizione di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giudicate corrette. Dal testo non emerge il reato contestato in origine, né ulteriori dettagli fattuali sulla condotta.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa dirsi che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o meramente assertivi, quando si risolvano in doglianze di fatto o nella riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata abbia già affrontato in modo coerente e argomentato i profili di fatto e di diritto dedotti nel ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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