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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/01/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1-6, con la qualità di organizzatore e promotore. La difesa deduce tre motivi: 1) nullità del provvedimento genetico per assenza di motivazione circa il ruolo apicale attribuito al ricorrente e violazioni di norme processuali (art. 606 c.p.p. lett. c) ed e), art. 125 disp. att. c.p.p., artt. 292 e 309 c.p.p.); 2) violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416-bis e agli artt. 273, 292, 192 c.p.p.; 3) vizio di motivazione sulla valutazione degli indizi a sostegno della qualificazione di vertice ai sensi dell'art. 416-bis, comma 2, e norme processuali connesse (art. 125 disp. att., art. 192, art. 546 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate tra coindagati — richiamate espressamente dal GIP — dalle quali emergeva il riconoscimento del ruolo di capo a carico del Ribisi; tali intercettazioni, secondo la giurisprudenza richiamata, sono utilizzabili direttamente se provengono da soggetti intranei e riguardano settori vitali della cosca. Le censure che attaccavano la consistenza degli indizi sono state considerate doglianze di merito, improprie in sede di legittimità, non essendo stati segnalati errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà e la Corte ha disposto gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

    La norma è stata ritenuta applicabile nella qualificazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari e le intercettazioni giustificano l'attribuzione di un ruolo di promotore/organizzatore al ricorrente.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    Le doglianze dedotte ai sensi dell'art. 606 sono state esaminate e ritenute manifestamente infondate; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e sulla valutazione degli elementi indiziari.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 94, comma 1-ter

    Art. 125 disp. att.: richiede motivazione specifica sulla misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il richiamo alle intercettazioni e alle dichiarazioni del collaboratore costituisca motivazione sufficiente. Art. 94 comma 1-ter: applicato per gli adempimenti successivi, con la precisazione che il provvedimento di cassazione non comporta la remissione in libertà.

  • Codice di procedura penale

    artt. 192, 273, 292 (comma 2, lett. c) e c-bis)), 309 (comma 9), 546 (comma 1, lett. e))

    Le norme richiamate concernono la valutazione probatoria, le misure cautelari e i limiti procedurali d'impugnazione. La Corte ha ritenuto che non siano emerse violazioni formali tali da inficiare la decisione del giudice del riesame e che le questioni sollevate fossero, in gran parte, di merito non sindacabili in cassazione.

  • Corte costituzionale

    sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come principio in tema di condanna per spese e ammende in relazione a ricorsi inammissibili; ha giustificato la condanna del ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià (Rv. 278590) e Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui intercettazioni tra soggetti intranei all'associazione, concernenti aspetti vitali dell'organizzazione, sono utilizzabili direttamente come fonte probatoria e non come meri rapporti di terzi; inoltre ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi in sede di misure cautelari.

Massime di principio

  • Le intercettazioni tra soggetti intranei all'associazione mafiosa, quando concernono settori vitali del sodalizio, possono essere valorizzate direttamente come prova dell'attribuzione di ruoli apicali e non sono semplici dichiarazioni de relato.
  • In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non procede a una rivalutazione piena del merito o degli elementi indiziari.
  • Per far valere la nullità 'genetica' di una ordinanza cautelare è necessario dimostrare che l'omissione o la carenza motivazionale abbia effettivamente inciso sulla determinazione della misura; il richiamo a elementi probatori concreti da parte del giudice di merito può sanare apparenti carenze.
  • Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa e frazionata delle prove sono generalmente considerate doglianze di merito e quindi improprie in sede di legittimità.
  • Il rigetto di un ricorso per cassazione può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • L'adozione di un provvedimento di rigetto in Cassazione non comporta automaticamente la remissione in libertà dell'indagato: vanno rispettati gli adempimenti previsti dalle norme processuali (es. art. 94 disp. att.).

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