Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/01/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1-6, con la qualità di organizzatore e promotore. La difesa deduce tre motivi: 1) nullità del provvedimento genetico per assenza di motivazione circa il ruolo apicale attribuito al ricorrente e violazioni di norme processuali (art. 606 c.p.p. lett. c) ed e), art. 125 disp. att. c.p.p., artt. 292 e 309 c.p.p.); 2) violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416-bis e agli artt. 273, 292, 192 c.p.p.; 3) vizio di motivazione sulla valutazione degli indizi a sostegno della qualificazione di vertice ai sensi dell'art. 416-bis, comma 2, e norme processuali connesse (art. 125 disp. att., art. 192, art. 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate tra coindagati — richiamate espressamente dal GIP — dalle quali emergeva il riconoscimento del ruolo di capo a carico del Ribisi; tali intercettazioni, secondo la giurisprudenza richiamata, sono utilizzabili direttamente se provengono da soggetti intranei e riguardano settori vitali della cosca. Le censure che attaccavano la consistenza degli indizi sono state considerate doglianze di merito, improprie in sede di legittimità, non essendo stati segnalati errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà e la Corte ha disposto gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
La norma è stata ritenuta applicabile nella qualificazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari e le intercettazioni giustificano l'attribuzione di un ruolo di promotore/organizzatore al ricorrente.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Le doglianze dedotte ai sensi dell'art. 606 sono state esaminate e ritenute manifestamente infondate; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e sulla valutazione degli elementi indiziari.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 125, comma 3; art. 94, comma 1-ter
Art. 125 disp. att.: richiede motivazione specifica sulla misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il richiamo alle intercettazioni e alle dichiarazioni del collaboratore costituisca motivazione sufficiente. Art. 94 comma 1-ter: applicato per gli adempimenti successivi, con la precisazione che il provvedimento di cassazione non comporta la remissione in libertà.
Codice di procedura penale
artt. 192, 273, 292 (comma 2, lett. c) e c-bis)), 309 (comma 9), 546 (comma 1, lett. e))
Le norme richiamate concernono la valutazione probatoria, le misure cautelari e i limiti procedurali d'impugnazione. La Corte ha ritenuto che non siano emerse violazioni formali tali da inficiare la decisione del giudice del riesame e che le questioni sollevate fossero, in gran parte, di merito non sindacabili in cassazione.
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come principio in tema di condanna per spese e ammende in relazione a ricorsi inammissibili; ha giustificato la condanna del ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià (Rv. 278590) e Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012
La Corte ha richiamato il principio secondo cui intercettazioni tra soggetti intranei all'associazione, concernenti aspetti vitali dell'organizzazione, sono utilizzabili direttamente come fonte probatoria e non come meri rapporti di terzi; inoltre ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi in sede di misure cautelari.
Massime di principio
- Le intercettazioni tra soggetti intranei all'associazione mafiosa, quando concernono settori vitali del sodalizio, possono essere valorizzate direttamente come prova dell'attribuzione di ruoli apicali e non sono semplici dichiarazioni de relato.
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non procede a una rivalutazione piena del merito o degli elementi indiziari.
- Per far valere la nullità 'genetica' di una ordinanza cautelare è necessario dimostrare che l'omissione o la carenza motivazionale abbia effettivamente inciso sulla determinazione della misura; il richiamo a elementi probatori concreti da parte del giudice di merito può sanare apparenti carenze.
- Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa e frazionata delle prove sono generalmente considerate doglianze di merito e quindi improprie in sede di legittimità.
- Il rigetto di un ricorso per cassazione può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- L'adozione di un provvedimento di rigetto in Cassazione non comporta automaticamente la remissione in libertà dell'indagato: vanno rispettati gli adempimenti previsti dalle norme processuali (es. art. 94 disp. att.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31773/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31775/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31776/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31777/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31778/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31779/2023 del 21/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →