Sentenza n. 1019/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1814 del 2022, resa tra le parti e per la corretta esecuzione della sentenza resa in sede di ottemperanza n. 3565 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Relazione del commissario ad acta del 30 settembre 2025, recante la determinazione dell'importo dovuto dal Comune in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Pozzuoli ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. contro la relazione del commissario ad acta, contestando la corretta esecuzione del giudicato. In particolare, ha censurato: a) la determinazione dell'aliunde perceptum, sostenendo che il commissario avrebbe considerato soltanto una parte dei lavori dichiarati dall'impresa per il periodo 2015-2017 e non avrebbe valorizzato i bilanci, dai quali risultavano utili maggiori, né gli attestati SOA, dai quali emergeva un incremento della qualificazione; b) la determinazione dell'utile d'impresa, sostenendo che il commissario avrebbe dovuto considerare le criticità dell'appalto poi eseguito da altro operatore e detrarre le maggiori spese di esecuzione, riducendo il margine dal 7 al 3 per cento del valore dell'appalto. Il Comune ha reiterato tali doglianze anche contro la relazione commissariale integrativa, chiedendo una nuova quantificazione. La D.P. Group s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità della reiterazione del reclamo e ne ha chiesto comunque il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il reclamo. Ha ritenuto corretta la mancata valorizzazione dei bilanci 2015-2017 ai fini dell'aliunde perceptum e dell'utile, poiché essi non dimostravano che i volumi d'affari, i redditi imponibili e gli utili fossero riferibili ai lavori assunti nel periodo rilevante, né che derivassero da lavori di costruzione, considerata la pluralità delle attività comprese nell'oggetto sociale dell'impresa. Ha escluso inoltre la rilevanza degli attestati SOA, non sussistendo un nesso tra l'utile conseguito in un determinato periodo e l'incremento della qualificazione SOA nello stesso periodo. Ha poi ritenuto non trasferibili alla D.P. Group le difficoltà e i costi sostenuti da un diverso operatore nell'esecuzione dell'appalto, trattandosi di elementi ipotetici e riferiti a una situazione soggettiva distinta. La metodologia del commissario è stata giudicata coerente con il giudicato: occorre partire dall'offerta economica, calcolare il margine conseguente al ribasso, detrarre le spese necessarie per l'esecuzione e l'eventuale aliunde perceptum relativo ad altri lavori nel periodo di mancata esecuzione. Poiché l'impresa non aveva eseguito il contratto, le spese potevano essere determinate solo in via teorica. Il Comune è stato quindi ordinato a pagare l'importo di euro 726.523,00 determinato nella relazione del 30 settembre 2025, oltre quanto previsto nella relazione, con condanna alle spese della fase, liquidate in euro 3.000, e al pagamento del compenso del commissario ad acta, liquidato in euro 10.000, detratto l'anticipo di euro 5.000. È stata altresì respinta l'istanza comunale di rinvio, poiché il termine a difesa tutela la parte che resiste all'iniziativa processuale.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Consente il reclamo contro gli atti del commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza; il reclamo comunale è stato esaminato e respinto.
art. 1814 del 2022, sentenza del Consiglio di Stato
«attenersi all’offerta economica presentata in sede di gara; determinare il margine di guadagno che residua dopo l’applicazione del ribasso indicato in sede di gara; il mancato profitto, corrispondente all’utile che l’impresa avrebbe conseguito, deve essere calcolato tenendo conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto; tale somma deve essere decurtata di tutte le spese necessarie per l’esecuzione del contratto; la somma così definita deve essere decurtata dell’eventuale aliunde perceptum conseguito dall’impresa nell’esecuzione di altri lavori durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa; a tale fine l’impresa è tenuta a fornire alla stazione appaltante i dati relativi ai lavori assunti nel periodo di durata del contratto non eseguito»
Il giudicato individua il metodo di quantificazione del mancato utile: riferimento all'offerta e al ribasso, detrazione delle spese necessarie e dell'aliunde perceptum relativo ad altri lavori assunti nel periodo di mancata esecuzione.
sentenza del Consiglio di Stato n. 3565 del 2023
Ha ordinato al Comune di provvedere al pagamento dell'importo determinato dal commissario ad acta, nei termini fissati dalla sentenza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito deve rispettare il criterio stabilito dal giudicato; per il mancato utile da mancata esecuzione di un appalto occorre fare riferimento all'offerta economica e al ribasso, detrarre le spese necessarie per l'esecuzione e sottrarre l'eventuale aliunde perceptum conseguito dall'impresa nel periodo in cui il contratto non è stato eseguito.
- L'aliunde perceptum non può essere ricavato automaticamente dai bilanci dell'impresa quando questi non consentano di collegare i ricavi e gli utili ai lavori assunti nel periodo rilevante e all'attività di costruzione oggetto della controversia; l'onere di dimostrare tale collegamento non è assolto dalla mera disponibilità di dati contabili aggregati in presenza di un oggetto sociale plurimo.
- L'incremento della qualificazione SOA conseguito nello stesso periodo non dimostra, di per sé, l'utile realizzato dall'impresa né l'esistenza di lavori ulteriori rilevanti ai fini dell'aliunde perceptum, mancando un nesso necessario tra qualificazione e redditività effettiva.
- Le difficoltà esecutive e i costi sostenuti da un diverso operatore nell'esecuzione del medesimo appalto non possono essere automaticamente imputati all'impresa che non ha eseguito il contratto, perché si tratta di elementi riferiti alla situazione concreta e soggettiva dell'altro operatore.
- Quando il contratto non è stato eseguito dall'impresa creditrice, il margine di utile può essere determinato in via teorica, poiché non esistono spese effettivamente sostenute e documentabili per quella specifica esecuzione; ciò non consente tuttavia di derogare ai criteri fissati dal giudicato.
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