Sentenza del 27/04/2018 n. 10190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nell'annullare parzialmente l'accertamento induttivo relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 1999. In particolare, l'Amministrazione riteneva legittima la determinazione del maggior reddito mediante una percentuale di ricarico calcolata con media aritmetica, mentre la CTR aveva ritenuto necessario considerare adeguatamente le diverse tipologie e quantità dei prodotti venduti, mediante un criterio più rappresentativo, come la media ponderata. La CTR aveva inoltre ritenuto generica la contestazione relativa alle spese per il personale e non qualificabili come ricavi le spese di essiccazione imputate a sconto sul prezzo corrisposto agli agricoltori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Agriseme s.r.l. La Corte ha confermato che, nell'accertamento induttivo, l'Amministrazione può utilizzare dati di settore e percentuali di ricarico, ma il criterio adottato deve essere logicamente coerente, congruo e fondato su un campione rappresentativo delle merci commercializzate. La media aritmetica semplice è ammissibile quando i prodotti sono omogenei; non lo è, invece, quando vi siano rilevanti differenze di valore e di ricarico tra i beni, oppure quando il campione non rappresenti adeguatamente l'attività dell'impresa. Nel caso concreto, la valutazione della CTR sull'inadeguatezza e illogicità della media utilizzata riguardava un accertamento di fatto non adeguatamente censurato dall'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Nel caso in cui [...] le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate [...] risultino così numerose, gravi e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse, l'ufficio [...] determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.
La norma consente l'accertamento induttivo del reddito quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili. L'Amministrazione può utilizzare dati aziendali, informazioni acquisite e redditività media del settore, ma la ricostruzione deve essere fondata su criteri coerenti e congrui.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il ricorso per cassazione può denunciare errori nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme giuridiche, ma non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve rispettare specifici requisiti di contenuto e autosufficienza, tra cui l'esposizione chiara dei fatti e delle censure rivolte alla decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo è legittimo quando la contabilità è complessivamente inattendibile, ma l'Amministrazione deve motivare in modo concreto il metodo di ricostruzione del reddito.
- La percentuale di ricarico deve essere calcolata sulla base di un campione rappresentativo, riferito a tutte le merci o almeno a un gruppo significativo per qualità e quantità.
- La media aritmetica semplice può essere utilizzata per prodotti omogenei; se i beni hanno valori, quantità vendute o margini molto diversi, è normalmente necessario un criterio ponderato o comunque più aderente alla concreta composizione delle vendite.
- Il giudice tributario può ridurre o annullare il maggior reddito accertato quando il campione utilizzato dall'Amministrazione è insufficiente, selettivo o non rappresentativo.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del ricarico: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto, mentre la rivalutazione della logica e della rappresentatività dei dati appartiene principalmente al giudice di merito.
- La parte privata che ottiene il rigetto del ricorso dell'Amministrazione è normalmente destinataria della condanna alle spese a carico dell'ente soccombente.
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