Ordinanza n. 292/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto K10/-OMISSIS- del 3.11.2025, notificato il 3.11.2025, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di conferimento della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 3 novembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare prospettava un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza italiana e dalla conseguente impossibilità di esercitare i diritti civili e politici connessi allo status civitatis. Nel merito, il ricorso contestava il diniego fondato su un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di atti sessuali con minorenne, di cui all’art. 609-quater c.p.; il procedimento si era concluso con una sentenza di non doversi procedere, ritenuta dall’Amministrazione comunque rilevante in quanto basata esclusivamente sul rinvio a giudizio disposto prima della querela della persona offesa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al periculum, il pregiudizio allegato non è stato ritenuto grave e irreparabile: i diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nell’art. 2 d.lgs. 286/1998; i diritti politici, connessi all’elettorato, non presentano una frequenza di esercizio tale da impedire l’esame della causa nel merito; il diniego non impedisce né lo svolgimento dell’attività lavorativa e il godimento della libertà economica in condizioni di parità, né la permanenza in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno, del quale il ricorrente era titolare. Quanto al fumus boni iuris, gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, poiché il diniego appare correttamente fondato sul procedimento penale per atti sessuali con minorenne. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell’istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
art. 609-quater c.p.
La pendenza del procedimento penale per atti sessuali con minorenne è stata ritenuta elemento idoneo a sostenere il diniego di cittadinanza e a escludere una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuta già assicurata anche allo straniero.
art. 32 Cost.
È richiamato, insieme all’art. 2 Cost., a sostegno della tutela costituzionale dei diritti civili fondamentali.
art. 2 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione che garantisce allo straniero i diritti fondamentali della persona.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di conferimento della cittadinanza italiana non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, quando lo straniero conservi la possibilità di lavorare, esercitare la libertà economica e soggiornare legalmente in Italia sulla base di un diverso titolo di soggiorno.
- La lesione dei diritti politici connessi all’acquisizione della cittadinanza, valutata anche in relazione alla frequenza del loro esercizio, non integra periculum in mora quando consenta un compiuto esame della controversia nella fase di merito.
- La tutela cautelare contro il diniego di cittadinanza richiede la contemporanea sussistenza di periculum in mora e fumus boni iuris; il difetto anche di uno solo dei due presupposti impedisce l’accoglimento della domanda.
- Un procedimento penale per atti sessuali con minorenne può costituire, allo stato cautelare, elemento idoneo a sostenere il diniego di cittadinanza e a escludere una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, anche quando il procedimento sia terminato con una sentenza di non doversi procedere fondata sul rinvio a giudizio disposto anteriormente alla querela della persona offesa.
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