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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2017

Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il nuovo quadro di etichettatura energetica per le lavastoviglie per uso domestico, sostituendo il precedente regolamento delegato n. 1059/2010. Introduce una nuova etichetta in scala da A a G, obblighi informativi per fornitori e distributori, regole specifiche per le vendite a distanza e online, e una procedura di verifica per la vigilanza del mercato. Prevede inoltre un regime transitorio e l’abrogazione del precedente atto dal 1º marzo 2021.

Etichettatura energetica e fornitura di informazioni di prodotto per le lavastoviglie per uso domestico, con abrogazione del precedente regime del 2010.

Ambito di applicazione

Si applica alle lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le lavastoviglie da incasso e quelle alimentate dalla rete ma eventualmente anche a batteria. Non si applica alle lavastoviglie che rientrano nella direttiva 2006/42/CE né alle lavastoviglie per uso domestico a batteria collegabili alla rete elettrica tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica, in via generale, dal 1º marzo 2021, con alcune disposizioni transitorie e applicazioni anticipate specifiche.

Etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico

Il regolamento delegato (UE) 2019/2017 integra il regolamento (UE) 2017/1369 e sostituisce il precedente regime di etichettatura delle lavastoviglie per uso domestico. La finalità è consentire ai consumatori scelte informate e stimolare i fornitori a migliorare efficienza energetica, consumo d’acqua e prestazioni ambientali, mediante una nuova etichetta riscalata da A a G e informazioni armonizzate sui modelli.

Contesto e finalità

I considerando richiamano il piano di lavoro 2016-2019 sulla progettazione ecocompatibile e il riesame del precedente regolamento sull’etichettatura delle lavastoviglie. La Commissione segnala che il settore ha un rilevante potenziale di risparmio energetico e idrico e che una migliore differenziazione dei prodotti sul mercato può accelerare la transizione verso tecnologie più efficienti. È inoltre chiarito che le lavastoviglie per usi diversi da quello domestico non rientrano nel campo di applicazione, poiché presentano caratteristiche e regimi regolatori differenti.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 1 delimita l’ambito alle lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese quelle da incasso e quelle che possono essere alimentate anche a batteria. Restano escluse:

  • le lavastoviglie soggette alla direttiva 2006/42/CE;
  • le lavastoviglie per uso domestico a batteria collegabili alla rete tramite convertitore CA/CC venduto separatamente.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce i concetti base del regolamento, tra cui alimentazione da rete, lavastoviglie per uso domestico, lavastoviglie da incasso e punto vendita. L’allegato I amplia il quadro con definizioni tecniche utili alla misurazione e alla classificazione, come IEE, EPEC, SPEC, programma eco, ciclo, capacità nominale, coperto standard, modi spento e stand-by, avvio ritardato, rete, dispositivo di visualizzazione e visualizzazione annidata.

Obblighi dei fornitori

L’articolo 3 impone ai fornitori obblighi di etichettatura e di digitalizzazione delle informazioni. In particolare, essi devono:

  • apporre su ogni modello l’etichetta stampata conforme all’allegato III;
  • inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa dell’allegato V;
  • rendere disponibile la scheda in formato stampa su richiesta del distributore;
  • caricare nella banca dati la documentazione tecnica dell’allegato VI;
  • includere classe energetica e gamma delle classi nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale;
  • fornire ai distributori etichetta elettronica e scheda informativa elettronica conformi agli allegati III e V.

L’articolo 3, paragrafo 2, precisa che la classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore aereo sono determinate secondo l’allegato II e calcolate secondo l’allegato IV.

Obblighi dei distributori, vendite a distanza e fiere

L’articolo 4 prevede che i distributori espongano l’etichetta nei punti vendita, incluse le fiere, in posizione chiaramente visibile. Per le vendite a distanza devono essere fornite etichetta e scheda informativa secondo gli allegati VII e VIII. Anche la pubblicità visiva e il materiale tecnico-promozionale devono riportare la classe energetica e la gamma delle classi.

Il considerando relativo al commercio online chiarisce che i prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita diretta devono mostrare l’etichetta in prossimità del prezzo, senza essere responsabili del suo contenuto o della scheda informativa, ma devono agire prontamente per rimuovere o disabilitare l’accesso a contenuti non conformi quando ne vengano a conoscenza.

Vendite online e piattaforme di hosting

L’articolo 5 disciplina specificamente le piattaforme di hosting: il prestatore che autorizza la vendita diretta sul proprio sito deve consentire la visualizzazione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa elettronica fornite dal distributore, secondo le modalità dell’allegato VIII, e informare il distributore dell’obbligo di esposizione.

L’allegato VIII dettaglia il funzionamento della visualizzazione online:

  • l’etichetta deve apparire vicino al prezzo;
  • può essere mostrata tramite visualizzazione annidata;
  • il primo click, passaggio del mouse o espansione su schermo tattile deve aprirla;
  • la scheda informativa deve essere accessibile in prossimità del prezzo, anche tramite link alla banca dati, con dicitura chiara "Scheda informativa del prodotto";
  • se l’etichetta non è visualizzabile, il testo alternativo deve indicare la classe energetica del prodotto.

Metodi di misura, classificazione e contenuto dell’etichetta

L’allegato IV stabilisce i metodi di misurazione e calcolo, che devono essere affidabili, accurati e riproducibili, preferibilmente mediante norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, altri metodi equivalenti. Le misure principali sono effettuate con il programma eco a pieno carico e riguardano consumo di energia, consumo di acqua, durata del programma, efficienza di lavaggio, efficienza di asciugatura e rumore.

L’allegato II definisce le classi di efficienza energetica sulla base dell’IEE:

  • A: IEE < 32
  • B: 32 ≤ IEE < 38
  • C: 38 ≤ IEE < 44
  • D: 44 ≤ IEE < 50
  • E: 50 ≤ IEE < 56
  • F: 56 ≤ IEE < 62
  • G: IEE ≥ 62

Per il rumore, le classi sono determinate in base ai dB(A), con progressione da A a D.

L’allegato III indica i dati obbligatori dell’etichetta: codice QR, nome/marchio e identificativo del modello, scala A-G, classe energetica, consumo di energia del programma eco in kWh per 100 cicli, capacità nominale, consumo di acqua del programma eco, durata del programma eco, emissioni di rumore e classe sonora, oltre al numero del regolamento. Sono fissati anche formato grafico, dimensioni minime, colori e caratteri.

Scheda informativa del prodotto e documentazione tecnica

L’allegato V disciplina la scheda informativa del prodotto, che deve essere caricata nella banca dati e resa accessibile anche tramite URL o codice QR nel manuale o nella documentazione. La tabella 3 elenca i parametri richiesti, tra cui capacità nominale, dimensioni, IEE, classe energetica, indici di efficienza di lavaggio e asciugatura, consumi, durata del programma, tipo di installazione, rumore, classi sonore e consumi in modo spento, stand-by, avvio ritardato e stand-by in rete, oltre alla durata minima della garanzia e a informazioni supplementari.

L’allegato VI richiede che la documentazione tecnica includa i dati della scheda informativa, i valori della tabella 4, i riferimenti a norme armonizzate e altre specifiche tecniche, i dettagli dei calcoli e l’elenco dei modelli equivalenti. Se alcuni dati sono ottenuti da altri modelli o per estrapolazione, la documentazione deve includere i calcoli, la verifica di accuratezza e, se necessario, la dichiarazione di identità tra modelli di fornitori diversi.

Informazioni in pubblicità, materiale promozionale e televendita

L’allegato VII impone che i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale riportino la classe energetica e la gamma delle classi con una freccia colorata o, se stampati in monocromia, anche monocromatica. Nelle vendite a distanza su documentazione cartacea è obbligatoria la medesima indicazione. Nella televendita il cliente deve essere informato della classe energetica, della gamma delle classi e della possibilità di consultare o richiedere l’etichetta completa e la scheda informativa in copia stampata.

Procedura di verifica e tolleranze

L’allegato IX disciplina la vigilanza del mercato. Le tolleranze servono solo alla verifica delle autorità nazionali e non possono essere usate dal fornitore per dichiarare valori più favorevoli. Il modello è non conforme anche se progettato per rilevare il test e alterare automaticamente le prestazioni durante le prove.

La procedura prevede:

  • prova iniziale di una singola unità;
  • se necessario, prova di tre unità supplementari;
  • conformità solo se i valori dichiarati non sono più favorevoli dei risultati di prova e rientrano nelle tolleranze della tabella 5.

Le tolleranze principali sono, tra le altre:

  • EPEC e EPWC: non oltre il 5% rispetto al dichiarato;
  • IC: non inferiore di oltre il 14%;
  • ID: non inferiore di oltre il 12%;
  • Tt: non superiore di oltre il 5% o 10 minuti, a seconda di quale valore sia maggiore;
  • Po: non oltre 0,10 W;
  • Psm e Pds: non oltre il 10% se il valore dichiarato supera 1,00 W, altrimenti non oltre 0,10 W;
  • rumore: non oltre 2 dB(A) re 1 pW.

Riesame, abrogazione e regime temporale

L’articolo 8 impone alla Commissione di riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2025, valutando progresso tecnologico, potenziale di miglioramento delle prestazioni e profili di economia circolare. L’articolo 9 abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 con effetto dal 1º marzo 2021.

L’articolo 10 introduce una misura transitoria dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021: la scheda del prodotto può essere resa disponibile nella banca dati dei prodotti invece che in formato stampato insieme al prodotto, salvo richiesta espressa del distributore. L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º marzo 2021, con applicazione anticipata dell’articolo 10 dal 25 dicembre 2019 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dal 1º novembre 2020.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce i requisiti di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, incluse le versioni da incasso e i modelli alimentati dalla rete che possono essere anche a batteria (art. 1). Sono escluse le lavastoviglie soggette alla direttiva 2006/42/CE e le lavastoviglie a batteria collegabili alla rete tramite convertitore CA/CC venduto separatamente.

Definizioni essenziali

Sono definiti, tra gli altri, alimentazione da rete elettrica, lavastoviglie per uso domestico, lavastoviglie da incasso e punto vendita (art. 2). Per gli allegati valgono ulteriori definizioni tecniche contenute nell’allegato I, tra cui indice di efficienza energetica (IEE), consumo del programma eco, capacità nominale, classi di efficienza energetica, misure di rumore, modalità spento, stand-by e avvio ritardato.

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono garantire che ogni modello sia corredato di etichetta stampata nel formato dell’allegato III, che i dati della scheda informativa siano inseriti nella banca dati dei prodotti, che la documentazione tecnica sia caricata nella banca dati e che, su richiesta del distributore, la scheda sia disponibile in formato stampa (art. 3). Devono inoltre mettere a disposizione etichetta elettronica e scheda informativa elettronica per i distributori e indicare in pubblicità visive e materiale tecnico-promozionale la classe energetica e la gamma delle classi, secondo gli allegati VII e VIII.

Obblighi dei distributori e vendite a distanza

I distributori devono esporre l’etichetta nei punti vendita e alle fiere, con regole specifiche per i modelli da incasso e per gli altri modelli, e assicurare nelle vendite a distanza la fornitura di etichetta e scheda informativa conformemente agli allegati VII e VIII (art. 4). Devono inoltre riportare in pubblicità visive e materiale promozionale la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi. Per la vendita online, l’etichetta e la scheda devono apparire in prossimità del prezzo secondo le modalità dell’allegato VIII.

Obblighi delle piattaforme di hosting online

I prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita diretta sul proprio sito devono permettere la visualizzazione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa elettronica fornite dal distributore, in prossimità del prezzo, e informare il distributore del relativo obbligo (art. 5).

Metodi di misurazione e calcolo

Le informazioni richieste devono essere ottenute mediante metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili, coerenti con lo stato dell’arte e con l’allegato IV (art. 6). L’allegato IV disciplina il calcolo dell’IEE, la misurazione del consumo di energia e acqua del programma eco, della durata del programma, dell’efficienza di lavaggio e asciugatura, nonché delle potenze nei modi a consumo ridotto.

Procedura di verifica per la vigilanza del mercato

Gli Stati membri, nelle verifiche di mercato, applicano la procedura dell’allegato IX (art. 7). La verifica si basa inizialmente su una singola unità; se i risultati non rientrano nelle tolleranze, si testano tre unità supplementari. Il modello è conforme solo se i valori dichiarati non sono più favorevoli di quelli di prova e se i valori determinati rientrano nelle tolleranze della tabella 5 dell’allegato IX.

Riesame da parte della Commissione

La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo, con eventuale progetto di revisione, entro il 25 dicembre 2025 (art. 8). Il riesame deve valutare il potenziale di miglioramento di consumi e prestazioni, l’efficacia delle misure nel modificare il comportamento dell’utilizzatore finale e la considerazione degli obiettivi dell’economia circolare.

Abrogazione del precedente regolamento

Il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 è abrogato con decorrenza dal 1º marzo 2021 (art. 9).

Regime transitorio

Dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prevista dal regolamento 1059/2010 può essere resa disponibile nella banca dati dei prodotti invece che in formato cartaceo insieme al prodotto; su richiesta espressa del distributore, deve comunque essere fornita in formato stampa (art. 10).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º marzo 2021. L’articolo 10 si applica dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dal 1º novembre 2020 (art. 11).

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticaprotezione dei consumatorimercato internovigilanza del mercato

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