Sentenza n. 14967/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA TUTELA CAUTELARE - della determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi del Comune di Marino . n. 72082 dell’11/9/2025; del provvedimento di diniego del Parco Regionale dei Castelli Romani prot. 5864 del 9/9/ 2025; del provvedimento di diniego del Parco Regionale dei Castelli Romani prot. 4443 del 7/7/2025; ove occorrer possa, della deliberazione del Parco Regionale dei Castelli Romani n. 29 del 14/12/ 2020; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi e diniego del nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani relativi all'installazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato al Comune un'istanza di autorizzazione unica per l'installazione di una stazione radio base. Dopo un primo progetto, oggetto di un diniego del Parco fondato, tra l'altro, sull'altezza dell'antenna e sull'inserimento paesaggistico, la società aveva trasmesso il 5 agosto 2025 una proposta progettuale modificata, con riduzione dell'altezza da 30 a 27 metri, mascheramento del palo mediante una copertura a forma di finto pino e piantumazione di siepi. Il Parco aveva tuttavia adottato un secondo diniego, sostanzialmente reiterando le ragioni del primo e riferendosi ancora a una struttura alta 30 metri. Il Comune aveva quindi concluso negativamente la conferenza di servizi, richiamando il diniego del Parco. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che le amministrazioni non avevano esaminato il progetto aggiornato e avevano deciso sulla base di una soluzione progettuale ormai superata. Ha inoltre contestato, nel merito, le valutazioni negative del Parco. La Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, seppur condizionato da prescrizioni e mitigazioni, mentre ARPA Lazio aveva formulato una valutazione positiva sotto il profilo radio-protezionistico.
La decisione
Il TAR ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando prioritariamente le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione, al travisamento e all'errore di fatto. Le ha ritenute fondate sulla base della documentazione processuale: il diniego del Parco del 9 settembre 2025 e la determinazione comunale conclusiva della conferenza di servizi non avevano valutato effettivamente il nuovo progetto del 5 agosto 2025, che prevedeva l'altezza ridotta a 27 metri e specifiche misure di mitigazione, ma avevano reiterato le considerazioni riferite al progetto originario, indicandone erroneamente l'altezza in 30 metri. Ne è derivata un'istruttoria condotta su un oggetto diverso da quello sottoposto all'amministrazione e una motivazione fondata su un erroneo presupposto di fatto. Il TAR ha quindi assorbito gli ulteriori motivi e ha annullato la determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi e il diniego del Parco del 9 settembre 2025. Le spese sono state poste in solido, per € 1.500 oltre accessori, a carico del Comune di Marino e del Parco; sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura, che aveva espresso un parere favorevole, seppure condizionato.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Disciplina l'istanza di autorizzazione unica per l'installazione della stazione radio base.
art. 14-bis l. 241/1990
Costituisce la base normativa della conferenza di servizi svolta dal Comune per acquisire le determinazioni delle amministrazioni coinvolte.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati quale fondamento del principio processuale della ragione più liquida, che consente di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, per esigenze di economia e celerità processuale.
art. 276 c.p.c.
Richiamato, nel quadro del principio della ragione più liquida, per giustificare l'esame prioritario delle questioni di più immediata soluzione.
Massime di principio
- Nell'istruttoria relativa a un'istanza autorizzatoria, l'amministrazione deve valutare il progetto effettivamente presentato e le sue eventuali modifiche, non potendo fondare il diniego su caratteristiche riferibili a una soluzione progettuale precedente e superata.
- Il provvedimento amministrativo è illegittimo per difetto di istruttoria, motivazione e travisamento dei fatti quando l'amministrazione omette di esaminare una proposta progettuale modificata e motiva il diniego sulla base di dati tecnici appartenenti al progetto originario.
- La determinazione conclusiva negativa di una conferenza di servizi è illegittima se recepisce un parere ostativo formatosi senza valutare il progetto aggiornato sottoposto all'esame delle amministrazioni partecipanti.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente le censure di più agevole soluzione, quali quelle relative a difetto di istruttoria, motivazione e travisamento, assorbendo gli ulteriori motivi una volta accertata l'illegittimità dell'atto.
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