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Sentenza

Sentenza n. 4774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202405525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego prefettizio di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale e sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro tale diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Prefetto aveva respinto l’istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale ritenendo insussistente il requisito del «dimostrato bisogno», valorizzando il carattere eccezionale della facoltà di circolare armati e gli indirizzi restrittivi del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In primo grado e in appello il ricorrente ha dedotto il possesso dei requisiti di affidabilità, l’esigenza lavorativa connessa alla sua attività di perito balistico e alla necessità di trasportare armi costituenti corpi di reato affidategli dall’autorità giudiziaria, nonché di effettuare verifiche, sperimentazioni e attività istruttorie per finalità difensive. Ha inoltre sostenuto di essere esposto a possibili ritorsioni, ha richiamato il decreto ministeriale n. 371 del 24 marzo 1994 relativo alle categorie esposte a grave rischio e ha prospettato dubbi di costituzionalità dell’art. 42 T.U.L.P.S., ove interpretato nel senso di escludere le esigenze lavorative. In appello ha infine dedotto, in modo nuovo rispetto al primo grado, l’esposizione a pericolo derivante dall’attività di Guardia Giurata Venatoria Volontaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non pertinente la deduzione relativa all’affidabilità del richiedente, perché il diniego era fondato esclusivamente sulla mancata dimostrazione del bisogno di circolare armato. L’art. 42, comma 3, T.U.L.P.S. richiede un accertamento rigoroso di serie ragioni che rendano necessaria la disponibilità dell’arma per la difesa personale; il pericolo deve essere concreto, attuale, costante e frequente, in rapporto alla facoltà di porto dell’arma senza limitazioni spaziali o temporali. L’attività professionale può rilevare, ma solo quando determini una concreta ed effettiva esposizione personale al pericolo. La mera iscrizione all’Albo dei periti balistici e la necessità eventuale di trasportare armi per attività peritali configurano un’esigenza lavorativa non difensiva, potenziale ed episodica, sproporzionata rispetto alla facoltà generale e permanente derivante dal titolo richiesto. Il decreto ministeriale n. 371 del 1994 non esonera dalla prova degli altri requisiti e presupposti di legge, incluso il bisogno concreto di difesa personale. Anche il richiamo a possibili ritorsioni è stato ritenuto fondato su una presunzione e sull’ingiustificata assimilazione ai magistrati. I dubbi di costituzionalità sono stati ritenuti non fondati, poiché le esigenze lavorative non sono escluse in assoluto, purché si traducano in un rischio personale concreto ed effettivo; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato l’impossibilità di utilizzare autorizzazioni specifiche riferite ai singoli incarichi. La censura relativa all’attività di Guardia Giurata Venatoria Volontaria è stata dichiarata inammissibile perché nuova in appello. Spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    concedere…licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura

    Il rilascio del porto d’armi per difesa personale è subordinato alla rigorosa dimostrazione di un bisogno concreto, attuale e riferibile alla necessità di difendersi da aggressioni alla propria incolumità; l’esigenza lavorativa rileva solo se determina una concreta ed effettiva esposizione personale al pericolo.

  • decreto del Ministero dell’Interno n. 371 del 24 marzo 1994

    la licenza per il porto di armi prevista dall’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... può essere concessa in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa ... sempre che sussistano gli altri requisiti e presupposti richiesti dalla legge

    L’individuazione di categorie esonerate dal pagamento della tassa non elimina la necessità della sussistenza degli ulteriori requisiti e presupposti previsti dall’art. 42 T.U.L.P.S., compreso il dimostrato bisogno di difesa personale.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale richiede la dimostrazione rigorosa di un pericolo concreto, attuale, costante e frequente per l’incolumità del richiedente, coerente con la facoltà di circolare armato senza limitazioni spaziali o temporali.
  • L’esigenza lavorativa può integrare il «dimostrato bisogno» soltanto quando dall’attività professionale derivi una concreta ed effettiva esposizione personale a rischio di aggressioni; la mera possibilità di dover trasportare o utilizzare armi per attività professionali potenziali o episodiche non è sufficiente.
  • L’iscrizione a un albo professionale o l’appartenenza a una categoria individuata da un regolamento ai fini dell’esenzione dalla tassa di concessione governativa non comportano, di per sé, il diritto al rilascio del porto d’armi, permanendo la necessità di verificare tutti i requisiti e presupposti stabiliti dalla legge.
  • Il rischio genericamente dedotto o fondato su mere presunzioni, nonché l’assimilazione a categorie beneficiarie di uno specifico titolo legale, non dimostra il bisogno concreto di porto d’armi per difesa personale.
  • È inammissibile in appello la censura fondata su una causa di esposizione al pericolo non dedotta nel giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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