Ordinanza n. 13564/2026 - Roma, Sezione 5Q
per L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- emesso dalla Ambasciata d’Italia in Egitto (Il Cairo) il giorno 03.02.2026, notificato al ricorrente in pari data, con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia per “lavoro subordinato - domestico”. - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato domestico, adottato dall’Ambasciata d’Italia in Egitto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia in Egitto ha respinto la domanda di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato domestico, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., l’acquisizione di una relazione documentata della sede diplomatica, da depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Considerato di dover acquisire una documentata relazione della sede diplomatica sulla vicenda controversa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
Il giudice può disporre incombenti istruttori e acquisire una relazione documentata dall’amministrazione quando ritenga necessari ulteriori elementi per la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, il giudice ritenga insufficienti gli elementi disponibili per valutare la controversia, può disporre l’acquisizione di una relazione documentata dall’amministrazione, fissando un termine per il deposito e rinviando la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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