Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35602/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 28/10/2022 che aveva respinto le istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 e 47-ter (1-bis) della L. 354/1975. Il ricorso deduceva, tramite difensore, (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla gravità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestando la valutazione data a tale episodio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione della condotta successiva tenuta dal condannato e la presunta mancanza, per i giudici, di elementi positivi indicativi di un percorso di revisione critica.

La decisione

Il giudice chiamato a decidere ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse motivato adeguatamente, facendo riferimento al verbale di arresto e all'informativa in atti e descrivendo un comportamento complessivamente aggressivo del ricorrente che aveva anche sostenuto il fratello; tale condotta era stata accertata dalla condanna. Quanto alla valutazione della condotta successiva, il Tribunale aveva preso in considerazione la relazione comportamentale della Casa Circondariale di Rebibbia e aveva effettuato una valutazione complessiva e attuale, ritenendo la misura alternativa inidonea in ragione dell'immaturità del condannato basata su fatti recenti. La documentazione depositata successivamente (attestazione di percorso di orientamento al lavoro e verbali) è stata considerata estranea al presente giudizio e dunque non valutabile in sede di ricorso, potendo essere eventualmente allegata in una nuova istanza. Per l'inammissibilità riconosciuta, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sulla base anche del principio espresso dalla Corte Cost. n. 186/2000.

Norme richiamate

  • L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter (1-bis)

    Le norme disciplinano l'applicazione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare). Il provvedimento impugnato ha valutato l'inidoneità di tali misure alla luce della gravità del fatto contestato e del comportamento del condannato, ritenendo che non sussistessero elementi positivi attuali tali da giustificarne l'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come base giuridica per ordinare il pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando dal ricorso emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; giustifica la condanna pecuniaria per il carattere colposo dell'evento che ha determinato l'inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza citata a supporto del principio per cui può essere disposta una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e di attendibilità delle condotte compiute (anche alla luce di verbali di arresto e informative) operate dal Tribunale di Sorveglianza sono riservate e difficilmente sindacabili in sede di gravame quando siano adeguatamente motivate.
  • Una condanna accertata per il fatto contestato rende legittimo l'uso di quel fatto come base per escludere l'applicabilità di misure alternative.
  • Le relazioni comportamentali della casa circondariale e i fatti recenti sono elementi probanti rilevanti: rapporti negativi o segnalazioni di immaturità/reattività possono vanificare le richieste di misure alternative.
  • Documentazione nuova o allegata dopo il provvedimento impugnato non è normalmente valutabile nel giudizio di impugnazione e dovrebbe essere prodotta e discussa in una nuova istanza al Tribunale competente.
  • I ricorsi manifestamente infondati o che rivelano colpa nella loro proposizione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende) ai sensi delle norme procedurali e della giurisprudenza consolidata.
  • Per massimizzare le possibilità di successo in casi simili, è importante produrre in sede di prima istanza prove attuali e documenti comportamentali positivi (percorsi di lavoro, formazione, relazioni favorevoli del personale penitenziario) e prevenire la presentazione di elementi rilevanti solo successivamente al giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.