Sentenza n. 1237/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 2092/2023 depositata e resa pubblica il 14.06.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2092/2023, notificata all’Amministrazione con formula esecutiva e successivamente passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nella sentenza e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto con un atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’entità del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l’inottemperanza del Ministero a un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato e divenuto esigibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L’assenza di pagamenti, anche parziali, e la mancata contestazione del credito da parte del Ministero hanno consentito di accertare l’inadempimento senza ulteriori approfondimenti. Il Ministero è stato ordinato di eseguire integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, avuto riguardo alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e all’esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua o comunque contraria ad altre ragioni ostative valutabili in concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di accertare l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato, ordinare l’esecuzione del titolo e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”
La penalità di mora non è automatica: il giudice deve valutarne concretamente l’equità e può escluderla quando le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio o l’esiguità del debito rendano la sanzione eccessivamente afflittiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche rende esigibile l’obbligo pecuniario risultante dal titolo giudiziale e consente di accertare l’inottemperanza in caso di mancato pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria divenuta definitiva e ritualmente notificata, il mancato pagamento dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche integra inottemperanza, ove il credito non sia contestato nell’an e nel quantum.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuandone poteri e termine di intervento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
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