Cassazione Penale, Sentenza n. 10341/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 12/11/2021 sostenendo che la Corte di appello non abbia valutato né motivato adeguatamente il motivo di appello n. 4.3, con cui si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e la conseguente riduzione discrezionale della pena. Lamentava dunque violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per mancata o insufficiente motivazione in relazione alle norme penali richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha rilevato che la Corte di appello, nel trattare il profilo sanzionatorio, aveva già preso in considerazione il valore economico dei beni e il danno patrimoniale con riferimento all'attenuante prevista dal capoverso dell'art. 648 c.p. (forma attenuata della ricettazione). Perciò la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è stata implicitamente esclusa perché il medesimo elemento (il danno patrimoniale) non può essere valutato due volte in senso favorevole: se il danno è stato già valutato ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 2, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 viene assorbita. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Richiamato dal ricorrente per lamentare insufficiente o omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse in realtà implicitamente valutato poiché la Corte di appello aveva trattato il profilo sanzionatorio tenendo conto del danno patrimoniale.
art. 62 n. 4 c.p.
Prevede la circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte ha stabilito che questa attenuante è assorbita se il giudice ha già valutato il danno patrimoniale nell'ambito dell'applicazione della forma attenuata dell'art. 648, comma 2 c.p.
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione; il comma 2 disciplina la forma attenuata della ricettazione. La Corte ha ritenuto che la valutazione del valore economico dei beni e del danno patrimoniale fosse avvenuta nell'ambito di questa fattispecie attenuata, assorbendo così l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4.
art. 474 c.p.
Norma richiamata come parte della fattispecie contestata (delitti per i quali il ricorrente era stato condannato). Nell'ambito del giudizio la questione principale era l'applicabilità delle attenuanti, non la qualificazione autonoma del reato.
art. 133 c.p.
Norma sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena. Richiamata nel contesto della richiesta di riduzione discrezionale della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena in relazione al numero di beni coinvolti e al danno patrimoniale già valutato.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) non può essere cumulata con un'attenuante o una forma attenuata del reato che abbia già considerato lo stesso elemento (es. art. 648, comma 2 c.p.): se il danno è stato valutato per riconoscere la forma attenuata, l'attenuante è assorbita.
- Per ottenere il riconoscimento autonomo dell'art. 62 n. 4 occorre dimostrare che la valutazione della particolare tenuità del fatto sia rimasta indipendente e distinta dalla valutazione del danno patrimoniale; la mera richiesta generica non è sufficiente se il giudice ha comunque motivato sulla congruità della pena in relazione al valore dei beni.
- In appello e in Cassazione le doglianze sulla mancata motivazione devono mostrare concretamente dove e in che termini il giudice abbia omesso di affrontare il punto: una valutazione implicita, se logicamente desumibile dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio, può rendere il motivo infondato.
- Quando si contesta la mancata applicazione di un'attenuante, è utile indicare esplicitamente quali elementi probatori non sono stati considerati o perché la motivazione data sarebbe illogica o contraddittoria, per evitare che il giudice reputi la questione implicitamente risolta.
- I giudici di merito possono assorbire una circostanza attenuante nella valutazione dell'elemento oggettivo della fattispecie attenuata: in fase di impugnazione bisogna quindi distinguere chiaramente tra elementi che incidono sulla tipicità del reato e quelli che incidono solo sul danno, per evitare il rischio di doppio conteggio favorevole.
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