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Sentenza

Sentenza n. 949/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non sono vincolanti quanto all'esatta determinazione del capitale residuo e degli interessi: tali importi devono essere verificati dall'Amministrazione secondo il titolo giudiziale e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati in concreto secondo il titolo giudiziale e la legge.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri legali per la verifica dell'esatta misura e decorrenza degli interessi maturati sul credito oggetto di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è consentire il soddisfacimento del diritto già accertato, la cui esatta consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito indicata dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'importo dovuto deve essere verificato secondo il contenuto del titolo giudiziale e i parametri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento e ordinare il pagamento entro un termine perentorio, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività necessaria all'esecuzione del giudicato; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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