Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/07/2023 n. 18687 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR Campania relativa a una cartella di pagamento per TARI 2016 di 114.237,06 euro. La società deduceva, tra l'altro, l'inesistenza o la mancata notifica dell'atto presupposto, la nullità della cartella per mancanza di motivazione e indicazione del responsabile, la illegittima assimilazione dei rifiuti speciali a urbani senza verifica concreta e la tassabilità di certe aree produttive e magazzini non assoggettabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto il terzo motivo relativo all'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'effettiva esistenza dell'atto presupposto e sulla mancata verifica, in concreto, del contenuto della cartella rispetto alle denunce presentate dalla contribuente. Ha dichiarato invece inammissibile per novità il primo motivo concernente la notifica via PEC da indirizzo non censito. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte tributaria regionale della Campania in diversa composizione per riesame, con ordine di confrontare il ruolo/cartella con le dichiarazioni/denunce presentate e di rideterminare l'imposta ove necessario; la Cassazione ha altresì disposto il rinvio anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 (disposizioni IUC/TARI)

    commi 639, 649, 684, 685, 686

    La TARI è componente della IUC destinata a finanziare i costi del servizio; la dichiarazione del contribuente ha effetto ultrattivo e deve essere aggiornata in caso di variazioni. La norma consente riduzioni in caso di auto-smaltimento ma non prevede una esenzione totale; la disciplina rinvia alla disciplina prevista per la riscossione e iscrizione a ruolo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (disciplina TARSU allora vigente)

    art. 70, art. 71, art. 72

    Permetteva l'iscrizione a ruolo e la formazione della cartella sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate senza necessità di previo avviso di accertamento quando i dati sono desumibili dalle denunce stesse; l'avviso di accertamento è invece necessario se manca la denuncia o la stessa è infedele o incompleta.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (norme tributarie) richiamata dalla richiamata L. n. 296/2006

    richiami generali applicativi

    Nella materia tributaria si applicano specifici principi di motivazione e di indicazione del responsabile del procedimento, richiamati per valutare eventuali censure di nullità formale delle cartelle.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Stabilisce i requisiti di motivazione degli atti impositivi e l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento; la mancanza può dar luogo a censure di nullità ma va valutata nel contesto e in relazione alla presenza o meno di atti presupposti.

  • Regolamento IUC del Comune di Marcianise

    art. 18 comma 6; art. 22 comma 5 e comma 7

    Il regolamento comunale può stabilire criteri per l'individuazione della base imponibile, incluse norme tecniche per l'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani e percentuali per la quota comunque dovuta in caso di auto-smaltimento; l'applicazione concreta di tali criteri richiede verifica delle superfici e delle dichiarazioni.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Norme sui rifiuti), art. 21

    Richiama criteri di legge sulla gestione e classificazione dei rifiuti che possono essere richiamati dal regolamento comunale nell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Fornisce i motivi di ricorso per cassazione invocati, in particolare per violazione di legge e per omessa pronuncia su punti decisivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre)

    Cass. SS.UU. 18 maggio 2022, n. 15979; Cass. SS.UU. 2018 n. 23620; altre pronunce citate

    Ha chiarito profili relativi alla notificazione telematica e all'efficacia delle PEC non registrate negli elenchi pubblici quando la notifica ha raggiunto lo scopo e il destinatario ha potuto difendersi; principio che può escludere la rilevanza dell'irregolarità formale della PEC se il destinatario si è costituito e ha esercitato le difese.

Massime di principio

  • In giudizio tributario il contribuente deve sollevare tempestivamente, già in primo grado, le censure relative a notifica e presupposti dell'atto; motivi nuovi di fatto o diritto non dedotti in primo grado sono inammissibili in cassazione.
  • Se la cartella è stata formata sulla base di ruoli o dichiarazioni pregresse, il giudice d'appello deve confrontare il contenuto della cartella con le denunce e le variazioni presentate dal contribuente per verificare la legittimità dell'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento.
  • La disciplina TARI prevede la cosiddetta ultrattività della dichiarazione: le variazioni che incidono sul tributo devono essere tempestivamente denunciate per evitare rettifiche favorevoli o sfavorevoli basate su dati non aggiornati.
  • L'auto-smaltimento dei rifiuti speciali può dare luogo a riduzione della tassa ma non generalmente a esenzione totale; i regolamenti comunali possono prevedere una quota comunque dovuta.
  • Le deliberazioni comunali possono prevedere criteri quantitativi per assimilare rifiuti speciali a urbani, ma l'assimilazione deve essere sorretta da una verifica concreta delle superfici e della produzione effettiva di rifiuti, non da automatismi.
  • Le contestazioni formali sulle notifiche PEC inviate da indirizzi non censiti possono risultare ininfluenti se la notifica ha raggiunto il destinatario e questi ha avuto la possibilità di esercitare le difese, secondo la giurisprudenza di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.