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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17745/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'Appello che confermava la condanna per il reato ex art. 497-ter c.p. dovendo il ricorrente lamentare, in primo luogo, l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello e del relativo decreto: la cancelleria aveva inviato telematicamente gli atti all'indirizzo PEC di un omonimo avvocato con studio in Lecce e non al PEC del difensore di fiducia in Cassino, per cui l'avvocato designato non ricevette né l'avviso né il dispositivo di sentenza. In subordine si deduceva vizio di motivazione sulla natura lecita dell'acquisto di due degli oggetti sequestrati (manganello telescopico e manette) e sulla provenienza di un terzo (paletta della polizia municipale) che, secondo il ricorrente, era stata dimenticata da agenti e lo stesso ricorrente si era attivato per restituirla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo fondato il primo motivo relativo all'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia. Ha qualificato l'omissione come nullità assoluta e insanabile perché ha impedito la partecipazione del difensore di fiducia, con violazione del diritto di difesa, soprattutto nel contesto del rito cartolare ove la parte poteva chiedere la trattazione orale. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 497-ter cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui era stato condannato l'imputato; dalla sentenza emerge che il profilo sostanziale non è stato esaminato in dettaglio in Cassazione perché la decisione è stata assorbita dal vizio procedurale.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità del giudizio di appello in forma cartolare: il decreto di citazione deve contenere l'avviso che si procederà in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o il difensore richiedano la partecipazione entro 15 giorni. L'omessa comunicazione di tali avvisi al difensore di fiducia, specie quando la parte ha il diritto di richiedere la trattazione orale, integra nullità rilevante ai fini della tutela del diritto di difesa.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Indica i casi di nullità assoluta relativi alla lesione del diritto di difesa; la Corte l'ha interpretato come applicabile quando manca l'avviso al difensore di fiducia e la sua presenza è obbligatoria.

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede l'invalidità degli atti compiuti in violazione delle norme che tutelano la partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto la nullità insanabile quando l'assenza del difensore deriva dall'omessa notifica.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regola le nullità relative di ordine generale: la dottrina e la giurisprudenza distinguono i casi in cui la nullità resta generale (art. 180) se il difensore, pur non avendo ricevuto l'avviso, è comunque presente e può eccepire il vizio.

  • art. 183, lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede che l'accettazione dell'atto da parte della parte possa comportare sanatoria della nullità; la Corte ha precisato che atti di parte come il deposito delle conclusioni del P.G. non possono essere fatti valere come elemento idoneo a sanare un'omessa notifica di atto destinato al difensore di fiducia.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la nomina di un difensore d'ufficio in udienza; la Corte sottolinea che la sostituzione o presenza di difensore d'ufficio non vale a rimuovere la lesione del diritto ad avere il difensore di propria scelta quando questo è stato nominato tempestivamente.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma relativa al giudizio di cassazione e alle comunicazioni delle richieste del P.G.; nella riforma cartolare è stato chiarito che tali comunicazioni non obligano le cancellerie a notificare automaticamente le conclusioni alle altre parti, riducendo l'efficacia degli atti di parte come sanatoria.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra, di norma, una nullità che può essere assoluta e insanabile quando ha determinato l'assenza del difensore in un caso in cui la sua presenza era obbligatoria.
  • Nel rito cartolare ex art. 598-bis, se il difensore ha richiesto la trattazione orale, la mancata comunicazione che prevede la partecipazione determina un'assoluta nullità procedurale poiché vengono negati contraddittorio e interlocuzione orale.
  • La notifica degli atti a un omonimo o a un diverso indirizzo PEC non soddisfa l'obbligo di comunicazione al difensore di fiducia e non può essere fatta valere a fini di sanatoria.
  • Atti di parte, come il deposito delle conclusioni del pubblico ministero, sono meri atti di parte e, dopo la riforma cartolare, non hanno valore automatico di notifica a terzi; pertanto non sanano l'omessa notifica di atti che incidono sul diritto di difesa.
  • Se il difensore, pur non essendo stato notificato, partecipa all'udienza e pone tempestivamente l'eccezione, la nullità può assumere natura di nullità generale (art. 180) e non necessariamente assoluta; in assenza di partecipazione, la nullità è invece assoluta.
  • Per evitare il vizio, le cancellerie devono verificare con attenzione gli indirizzi PEC dei difensori nominati; le parti, dal canto loro, devono controllare tempestivamente le comunicazioni e, se necessario, eccepire la nullità senza indugio.

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