Cassazione Penale, Ordinanza n. 18880/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Perugia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia nei confronti dell'imputato per estorsione continuata, utilizzo indebito di carta di pagamento e danneggiamento aggravato, commessi tra maggio e agosto 2023. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, c.p. per asserita eccessività degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, in particolare quanto all'entità dell'aumento per i reati satellite e alla mancata adeguata motivazione sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che i giudici di merito avevano già risposto alle doglianze difensive, spiegando in modo congruo le ragioni del trattamento sanzionatorio complessivo e degli aumenti per continuazione. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite 'Pizzone' in tema di reato continuato, secondo cui, in presenza di reati omogenei e di un aumento contenuto, l'obbligo di motivazione sull'entità dell'aumento per ciascun reato satellite può ritenersi implicitamente assolto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
disciplina la continuazione e gli aumenti di pena per i reati legati dal medesimo disegno criminoso; la motivazione sull'entità dell'aumento può ritenersi sufficiente anche implicitamente quando i reati siano omogenei e l'aumento sia minimo.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01
viene richiamata quale principio di diritto sulle modalità di motivazione del trattamento sanzionatorio in caso di reato continuato, con possibile motivazione implicita sull'aumento per i singoli reati satellite.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, la motivazione sull'aumento di pena può essere ritenuta sufficiente anche in forma implicita quando il giudice di merito abbia indicato le ragioni del trattamento sanzionatorio complessivo, i reati siano omogenei e l'incremento applicato sia contenuto.
- La censura sull'eccessività dell'aumento per continuazione è inammissibile se si risolve in affermazioni generiche e non indica elementi di fatto o profili personali dell'imputato idonei a dimostrare l'illogicità o sproporzione della pena.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla determinazione della pena per continuazione richiede una specifica critica alla motivazione di merito; non è sufficiente il mero richiamo astratto a principi generali di commisurazione della pena.
- Quando il giudice di appello dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui applica un aumento minimo per la continuazione, la motivazione può considerarsi adeguata se la scelta sanzionatoria non appaia illogica o manifestamente sproporzionata.
Come è indicizzato
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