Sentenza n. 537/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza - della sentenza n. 119/2025 del Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro, pubblicata in data 4 febbraio 2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 119/2025, recante l'accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente e la condanna al pagamento di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 119/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese di lite e accessori. Il titolo era stato notificato al Ministero il 3 marzo 2025 e, alla data del ricorso, erano decorsi più di 120 giorni dalla notificazione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'ordine di pagamento, gli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha provato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cassino, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha precisato che, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza e che il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto, il TAR gli ha ordinato di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il pagamento di euro 1.000,00 oltre interessi legali. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o un suo delegato quale commissario ad acta, attribuendogli 60 giorni per completare l'esecuzione, anche mediante eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la norma che prevede la Carta elettronica del docente, cui la sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto il diritto della ricorrente per gli anni scolastici indicati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione debitrice deve essere rispettato prima dell'attivazione dell'ottemperanza per obbligazioni pecuniarie.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
A seguito della modifica normativa richiamata dal giudice, non è più necessaria la formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, è sufficiente che il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, sia stato notificato all'Amministrazione e che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione, senza necessità della formula esecutiva dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 149/2022.
- Quando l'Amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un'obbligazione pecuniaria risultante da un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato, comprensivo degli interessi dovuti.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- Il compenso del commissario ad acta nominato per superare l'inadempimento dell'Amministrazione può essere posto a carico dell'Amministrazione inadempiente.
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