Cassazione Civile, Ordinanza n. 03507/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, mediante decreto ingiuntivo, del saldo del corrispettivo per prestazioni di analisi cliniche rese da una struttura accreditata a favore di assistiti del SSN nei mesi da luglio a novembre 2011. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione sostenendo che il credito non fosse liquido ed esigibile e, soprattutto, che dovesse essere ridotto applicando lo sconto tariffario previsto dalla normativa statale sulla spending review sanitaria e dal correlato assetto regionale; in subordine ha dedotto che lo sconto trovasse comunque fondamento nel contratto tra le parti e che, inoltre, fosse stato superato il tetto di spesa contrattualmente previsto. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello, l'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006, dell'art. 1, comma 170, l. n. 311/2004, dell'art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 e degli atti regionali, censurando la sentenza di appello per avere escluso l'applicabilità dello sconto dopo l'intervento del tariffario regionale; con il secondo ha denunciato che la corte territoriale avesse erroneamente negato la rilevanza pattizia dello sconto, interpretando in modo scorretto l'art. 5 del contratto e trascurando che le clausole richiamavano la disciplina legale degli sconti e della remunerazione delle prestazioni. La ricorrente ha inoltre richiamato precedenti di legittimità e giurisprudenza amministrativa favorevoli alla tesi dell'applicazione dello sconto anche alle tariffe concretamente praticate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato la continuità dell'orientamento secondo cui la disciplina dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006 opera solo entro il triennio 2007-2009, avendo carattere transitorio e non risultando prorogata oltre tale periodo; perciò non era applicabile alle prestazioni rese nel 2011. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura perché il ricorso non riportava in modo completo e specifico le clausole contrattuali rilevanti, limitandosi a richiamare solo una parte dell'articolato negoziale e formulando affermazioni generiche sulla lettura degli atti di causa. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
ha natura transitoria e si applica solo nel triennio 2007-2009; lo sconto opera entro le tariffe massime ministeriali e non oltre il periodo di vigenza della norma
art. 1, comma 170, L. n. 311/2004
richiamato dalla ricorrente come disposizione del sistema tariffario sanitario, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
richiamato quale base del rapporto di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
indicato nel fatto costitutivo del rapporto di accreditamento con il SSN
art. 5 del contratto tra le parti
la remunerazione delle prestazioni ... avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge ...
la ricorrente sosteneva che richiamasse la scontistica legale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura di interpretazione contrattuale per difetto di specificità del ricorso
art. 7, comma 2, del contratto tra le parti
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo della controparte di emettere note di credito, ma non esaminato nel merito per difetto di specificità del ricorso
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizio di sussunzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 79 d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
considerato dalla Corte come indice della volontà legislativa di superare la disciplina transitoria delle tariffe forfetarie e di orientare il sistema ai costi standard
d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
menzionato per escludere che avesse prorogato la vigenza dello sconto tariffario oltre il triennio
Corte cost. n. 94/2009
richiamata per confermare il carattere transitorio della disciplina sugli sconti tariffari
Corte cost. n. 243/2010
richiamata in continuità con il giudizio di costituzionalità sulla norma finanziaria
Cass. n. 10311/2023
citata a sostegno dell'interpretazione restrittiva e transitoria dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
Cass. n. 13367/2018
richiamata come precedente conforme sull'applicazione dello sconto entro il perimetro normativo e sulle tariffe regionali
Cass. n. 25845/2017
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 17014/2022
citata per ribadire che la norma non opera oltre il triennio 2007-2009
Cass. n. 27366/2020
citata come precedente conforme sulla durata della disciplina
Cass. n. 3676/2020
citata come precedente conforme sulla durata della disciplina
Cass. n. 10582/2018
citata come precedente conforme sulla durata della disciplina
Cass. n. 8348/2018
richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria lettura del contratto
Cass. n. 17034/2018
richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria lettura del contratto
Cass. Sez. U. n. 4315/2020
richiamata per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- La disciplina dello sconto tariffario previsto per le prestazioni sanitarie accreditate va interpretata come misura transitoria, limitata al triennio espressamente previsto dalla legge, e non è applicabile oltre tale arco temporale in difetto di proroga legislativa.
- Lo sconto legale si applica entro la cornice delle tariffe massime fissate a livello ministeriale; se la Regione adotta tariffe inferiori, lo sconto opera su quelle tariffe concrete, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al tetto massimo resta a carico del bilancio regionale.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che investe l'interpretazione di clausole contrattuali è inammissibile se non riproduce in modo completo e specifico il contenuto delle clausole rilevanti e non indica con precisione il loro collocamento e la loro trattazione nei gradi di merito.
- La mera allegazione di una lettura alternativa del contratto o il generico richiamo agli atti di causa non soddisfa il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è tenuta, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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