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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6571/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato colpevole per concorso in furto aggravato e concorso in ricettazione. Con unico motivo deduce errore di applicazione della legge penale e vizio di motivazione: sostiene che la Corte di appello avrebbe fondato la condanna per ricettazione su argomentazioni manifestamente illogiche e contrarie alla giurisprudenza, limitandosi alla mera convivenza con la moglie (definitivamente condannata) e al silenzio dell'imputato, senza elementi ulteriori a carico

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato la responsabilità per concorso in ricettazione: gli oggetti sottratti erano stati rinvenuti nell'immobile condiviso dai due conviventi, la moglie era stata definitivamente condannata per la stessa condotta e il ricorrente ha mantenuto silenzio senza fornire elementi contrari che avrebbero potuto escludere la sua partecipazione. Perciò la dichiarazione di responsabilità è stata considerata supportata da logici elementi di prova. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 rilevando l'assenza di elementi che dimostrino una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere per la parte ricorrente delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando equitativamente la somma in euro 3.000,00

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    La Corte ha richiamato il precedente costituzionale per valutare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto "senza versare in colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; nonostante ciò, rimangono applicabili le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La sola convivenza, se accompagnata da elementi fattuali concreti (es. rinvenimento della refurtiva nell'abitazione comune) e dall'assenza di spiegazioni alternative, può concorrere a fondare la responsabilità per ricettazione nei confronti di entrambi i conviventi
  • Il silenzio dell'imputato, in presenza di un quadro probatorio che rende ragionevolmente riferibili i beni a entrambi i conviventi, può essere considerato un elemento valutabile favore della tesi accusatoria se la difesa non produce elementi contrari
  • In cassazione la valutazione della motivazione è sindacabile quando si riscontri un'illogicità manifesta o una violazione di legge; se la Corte d'appello fornisce una motivazione coerente e sufficientemente logica, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato
  • Chi propone ricorso deve confezionare motivi che evidenzino errori di diritto o vizi motivazionali manifesti; mere doglianze non supportate da elementi nuovi o da una critica attenta alla motivazione non sono sufficienti
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la presenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso può essere valutata richiamando precedenti costituzionali

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