Cassazione Civile, Sentenza n. 10543/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda il diniego (silenzio-rifiuto) del rimborso dell'IRAP relativo all'anno 2007, versata dalla Sarnese Vesuviano s.r.l. in relazione al componente positivo di reddito denominato "premio di gestione" ricevuto da G.o.r.i. S.p.A. per attività di supporto/management. L'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto in capo a G.o.r.i. la deducibilità del costo (per mancata prova dell'inerenza ai sensi dell'art.109 T.U.I.R.), con conseguente contestazione da parte della ricorrente di duplice imposizione e violazione del principio di simmetria fiscale tra costi e ricavi, nonché doglianze procedurali (omessa pronuncia su motivi relativi al silenzio-rifiuto e invocazione dell'art.10 legge n.212/2000 sul buonafede/affidamento). La ricorrente ha altresì dedotto la qualificazione del premio come provento finanziario assimilabile a dividendo ai sensi dell'art.109, comma 9, T.U.I.R., con effetti sulla tassazione IRAP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussiste doppia imposizione: l'art.163 T.U.I.R. tutela contro la doppia tassazione solo quando due avvisi di accertamento assoggettino a imposizione lo stesso presupposto; nel caso di specie il disconoscimento in capo a G.o.r.i. riguardava la deducibilità del costo per carenza di prova dell'inerenza e non l'inesistenza del corrispettivo effettivamente percepito da Sarnese Vesuviano, la quale ha effettivamente conseguito il ricavo e lo ha correttamente esposto in dichiarazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla omessa pronuncia (sussisteva statuizione implicita incompatibile con la pretesa) e ha escluso che il richiamo al principio di buonafede/affidamento possa giustificare il rimborso di tributo dovuto. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito) con applicazione, ai fini processuali, di quanto previsto dall'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La norma impedisce l'applicazione della stessa imposta più volte in dipendenza dello stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi; la Corte interpreta che la doppia imposizione economica richiede la doppia tassazione dello stesso presupposto mediante due avvisi di accertamento e non la semplice tassazione, per titoli diversi, di soggetti fiscalmente autonomi
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
comma 5 e comma 9 (richiamati nel provvedimento)
Il comma 5 è richiamato per il principio dell'inerenza del costo: l'onere di prova della esistenza e inerenza del costo grava su chi ne deduce la deducibilità (qui G.o.r.i.). Il comma 9 (richiamato dalla ricorrente per qualificare il premio come provento assimilabile a dividendo) non ha permesso di esonerare la ricorrente dalla tassazione dell'effettivo ricavo percepito
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citato dalla ricorrente in relazione alla regolazione della doppia imposizione nell'ambito dell'accertamento; la Corte non ritiene applicabile la fattispecie nella forma di doppia imposizione regolata da tale norma
art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La Corte riconosce l'istituto dell'affidamento innocente utile a escludere sanzioni in caso di errori indotti dall'Amministrazione, ma chiarisce che l'affidamento non può esonerare dal pagamento di un tributo dovuto né giustificare il rimborso di quanto pagato
art. 112 cod. proc. civ.
Riferito dal ricorrente per lamentare violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte chiarisce che non è sufficiente l'assenza di espressa motivazione quando la decisione comporta la reiezione della pretesa ed è implicita la statuizione incompatibile con la domanda
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002
Richiamato per attestare i presupposti processuali relativi al versamento dovuto dalla ricorrente (conseguenze economiche della soccombenza)
Massime di principio
- La doppia imposizione ex art.163 T.U.I.R. sussiste solo se esistono due atti di accertamento che tassano lo stesso presupposto: la semplice indeducibilità del costo per un soggetto non annulla automaticamente la tassazione del ricavo percepito da un altro soggetto fiscalmente autonomo
- L'onere della prova della esistenza e dell'inerenza dei costi grava sul soggetto che ne richiede la deducibilità; in particolare per servizi infra-gruppo chi beneficia del servizio deve documentarne l'effettiva utilità e la correlazione con il costo
- L'affidamento del contribuente (art.10 Statuto del contribuente) può escludere l'applicazione di sanzioni ma non può giustificare il rimborso di tributi che risultano dovuti: la tutela dell'affidamento non sostituisce l'accertamento del tributo
- La qualificazione giuridica di un corrispettivo (es. come provento finanziario o dividendo) deve essere valutata concretamente e non determina automaticamente effetti favorevoli per la parte che chiede il rimborso; la sostanza economica e la prova della prestazione sono decisive
- Dal punto di vista processuale, l'assenza di una pronuncia espressa su un motivo non costituisce automaticamente vizio quando la decisione complessiva del giudice rende implicita la reiezione della pretesa per incompatibilità con l'impostazione logico-giuridica della sentenza
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