Sentenza del 05/04/2022 n. 10902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Recupero di credito d'imposta per ricerca scientifica utilizzato in compensazione pur non essendo indicato nel quadro RU della dichiarazione; l'Agenzia deduceva l'omessa indicazione del credito residuo nell'anno 2008 e la tardiva presentazione della dichiarazione integrativa (17/11/2011), invocando la violazione delle norme sui termini e modalità di correzione della dichiarazione (D.P.R. 322/1998, art.2 commi 8 e 8-bis e norme collegate). In cassazione l'Agenzia contestava la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto l'errore meramente formale e correggibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata produzione dell'avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione; poiché l'Agenzia non ha prodotto l'AR relativo al primo tentativo di notifica né ha chiesto rimessione in termini, il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito. Non sono state fissate spese di lite per assenza di difesa della parte intimata; inoltre è stato ribadito che l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato non si applica all'Agenzia delle Entrate in ragione della prenotazione a debito delle amministrazioni pubbliche.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Disciplina i termini e le modalità per la correzione delle dichiarazioni fiscali; la ricorrente sosteneva che la correzione tardiva non era ammessa, mentre la CTR aveva ritenuto la mancata indicazione meramente formale e correggibile. La Corte di cassazione non è entrata nel merito per motivi procedurali.
Legge n. 449 del 1997, art. 5, comma 7
Norma richiamata dalla parte erariale come parte del quadro normativo relativo ai crediti d'imposta per ricerca; invocata per sostenere il rigore nella indicazione e controllo dei crediti.
D.L. n. 275 del 1998, art. 7
Richiamato dalla ricorrente nel complesso normativo relativo alla disciplina dei crediti e compensazioni; la censura mirava alla violazione e falsa applicazione di tali norme.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento della censura in cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto); la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali indipendenti dal merito della censura.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1
Prevede la possibilità di chiedere duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale; la Corte ricorda che chi non produce l'AR deve provare di essersi tempestivamente attivato per ottenerne copia e chiedere rimessione in termini.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012, art.1, comma 17)
Norma sul contributo unificato aggiuntivo: la Corte conferma che, nelle ipotesi di impugnazione inammissibile, l'ulteriore conguaglio non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per effetto della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel quadro RU di un credito d'imposta può essere considerata un errore formale correggibile se la sussistenza del credito è documentata; tuttavia la correzione deve avvenire nei termini previsti dalle norme (D.P.R. 322/1998) o secondo le specifiche modalità normative.
- Le correzioni tardive o le dichiarazioni integrative presentate oltre i termini possono essere contestate dall'Amministrazione; per evitare rischi è necessario correggere tempestivamente e conservare documentazione che dimostri la tempestività.
- In sede di Cassazione la prova del perfezionamento della notifica (avviso di ricevimento) è essenziale: l'assenza dell'AR produce l'inammissibilità del ricorso salvo che il ricorrente provi di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato o chieda e ottenga remissione in termini.
- Quando la sussistenza del credito è stata riconosciuta da un'autorità terza (es. MIUR) ciò rafforza la qualifica dell'omissione come meramente formale, ma non esonera dal rispetto delle regole procedurali e temporali per la sua esposizione e utilizzo in compensazione.
- Le Amministrazioni statali sono, per ragioni tecniche di prenotazione a debito, escluse dall'onere del versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto in caso di impugnazioni inammissibili o respinte.
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