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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28572 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento parziale dell'accertamento IVA relativo al 2003. L'Ufficio contestava la detrazione di circa 20 milioni di euro di IVA derivante da una fattura emessa da FS S.r.l. per un acconto di 100 milioni di euro, oltre IVA, relativo a un preliminare di vendita di un complesso immobiliare futuro mai seguito da un contratto definitivo. Secondo l'Agenzia, l'operazione era oggettivamente inesistente, non risultavano effettivi trasferimenti finanziari e l'acconto avrebbe dovuto essere considerato caparra, non soggetta a IVA. Venivano inoltre dedotti la violazione delle norme sulla detrazione IVA, il divieto di abuso del diritto e l'insufficiente motivazione della CTR sull'effettiva esistenza dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente e illogica motivazione, dichiarando assorbito il primo motivo sulle violazioni di legge. Ha ritenuto che la CTR non avesse esaminato adeguatamente gli elementi indiziari indicati dall'Agenzia, tra cui l'inverosimiglianza dell'operazione, la genericità del preliminare, l'assenza di movimentazioni finanziarie, la coincidenza tra compagini sociali e sedi delle società e le operazioni di cessione del credito e accollo del debito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'effettiva debenza dell'IVA, ma l'esito processuale è favorevole all'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta riguardi un'operazione effettivamente realizzata, inerente all'attività d'impresa. In caso di operazione oggettivamente inesistente, la detrazione non può essere riconosciuta.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7

    L'imposta indicata in fattura è dovuta dal soggetto che ha emesso il documento anche quando l'operazione non esiste; tuttavia tale obbligo del cedente non attribuisce automaticamente al cessionario il diritto di detrarre l'IVA fittiziamente esposta.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La motivazione della sentenza può essere censurata in cassazione quando sia insufficiente, illogica o non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice sui fatti decisivi.

  • Art. 17 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE

    Il diritto alla detrazione è collegato all'esistenza di effettive operazioni economiche e può essere negato quando l'operazione sia fraudolenta o inesistente.

  • Art. 20 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE

    Disciplina la rettifica della detrazione in caso di variazione o venir meno dei presupposti dell'operazione, questione rimasta assorbita dopo l'accoglimento del motivo sulla motivazione.

  • Principio unionale del divieto di abuso del diritto

    Non possono essere utilizzati negozi o documenti meramente simulati per ottenere un vantaggio fiscale indebito; il principio è stato richiamato dall'Agenzia, ma non esaminato nel merito dalla Cassazione perché assorbito.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta un'operazione oggettivamente inesistente, deve fornire elementi anche presuntivi idonei a dimostrarne la fittizietà; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare l'effettiva realizzazione dell'operazione.
  • La semplice fattura, la registrazione contabile o la prova formale del pagamento non sono sufficienti a dimostrare un'operazione reale, perché possono essere utilizzate per dare apparenza di regolarità a una transazione fittizia.
  • In caso di operazione oggettivamente inesistente, la buona fede del cessionario non è normalmente decisiva: chi acquista sa se ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione fatturata.
  • Il diritto alla detrazione IVA richiede non solo l'esposizione dell'imposta in fattura, ma anche l'effettività dell'operazione e la sua inerenza all'attività d'impresa.
  • Il giudice tributario deve esaminare puntualmente gli indizi forniti dall'Ufficio e spiegare quali elementi lo abbiano convinto della realtà dell'operazione; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione con rinvio.
  • L'obbligo del cedente di versare l'IVA indicata in una fattura falsa non comporta automaticamente il diritto del cessionario alla detrazione: la neutralità dell'IVA non protegge detrazioni riferite a operazioni inesistenti.

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