Sentenza del 24/05/2017 n. 839 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Mancata presentazione della dichiarazione da parte del professionista - Responsabilità del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, sostenendo di avere predisposto la dichiarazione dei redditi e di aver affidato a un professionista il relativo invio telematico. Ha inoltre contestato la legittimità dell'accertamento induttivo, ritenendo attendibili le proprie scritture contabili, non conoscibile il campione statistico utilizzato dall'Ufficio e coerenti i ricavi con lo studio di settore. Lamentava quindi l'illegittimità della ricostruzione del reddito, dell'IVA e dell'IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado e la legittimità dell'avviso di accertamento. L'omessa presentazione della dichiarazione ha consentito all'Ufficio di determinare induttivamente il reddito d'impresa, utilizzando dati, notizie e presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. La ricostruzione dei ricavi e del reddito è stata ritenuta prudente, verosimile, attendibile e adeguatamente motivata. Il mero affidamento dell'incarico a un professionista non esonera il contribuente dagli obblighi fiscali, salvo che egli dimostri un comportamento fraudolento del professionista diretto a occultare il proprio inadempimento. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
Art. 3, comma 10, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La norma individua i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e non esclude la responsabilità del contribuente per l'adempimento degli obblighi dichiarativi.
Art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600/1973
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione.
In caso di omessa dichiarazione del reddito d'impresa, l'Amministrazione finanziaria può procedere a una ricostruzione induttiva basata su dati e presunzioni, anche discostandosi dalle scritture contabili.
Art. 41 d.P.R. n. 600/1973
In caso di omessa dichiarazione, consente all'Ufficio di determinare il reddito complessivo del periodo d'imposta; per i soggetti esercenti attività d'impresa, la determinazione della natura e dell'ammontare del reddito deve coordinarsi con l'art. 39.
Art. 55 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato quale base per la determinazione induttiva del volume d'affari e dell'IVA nei casi di omessa dichiarazione o di irregolarità rilevanti.
Cassazione civile, sentenze n. 27712/2013 e n. 11832/2016
Il contribuente non si libera dagli obblighi di presentazione della dichiarazione e di tenuta delle scritture con il mero conferimento dell'incarico a un professionista; deve svolgere un'attività di controllo e vigilanza sull'effettivo adempimento. L'esonero può configurarsi solo in presenza di una condotta fraudolenta del professionista, finalizzata a mascherare il proprio inadempimento.
Massime di principio
- L'incarico conferito a un commercialista o altro professionista non trasferisce integralmente al professionista la responsabilità fiscale verso l'Amministrazione finanziaria: il contribuente deve verificare che la dichiarazione sia stata effettivamente trasmessa e conservare ricevute e documentazione.
- In assenza di una dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito d'impresa anche utilizzando dati statistici, banche dati e presunzioni, purché la ricostruzione sia ragionevole, coerente e adeguatamente motivata.
- La responsabilità del contribuente può essere esclusa o attenuata solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, non una semplice negligenza o il mancato adempimento dell'incarico.
- La contestazione del metodo induttivo richiede elementi concreti idonei a dimostrare l'inaffidabilità dei dati utilizzati dall'Ufficio o l'inattendibilità della ricostruzione; la mera produzione di scritture contabili o il richiamo allo studio di settore possono non essere sufficienti.
- La congruità dei ricavi rispetto a uno studio di settore non impedisce automaticamente l'accertamento induttivo quando la dichiarazione è omessa, poiché l'omissione costituisce presupposto autonomo per la ricostruzione del reddito.
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