Sentenza del 18/02/2015 n. 963 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Indagini fiscali - Conto corrente bancario - Movimentazioni in entrata e uscita - Prova analitica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo, nell'ambito di un accertamento fiscale, delle movimentazioni registrate sul conto corrente bancario del contribuente. Ai sensi degli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, i versamenti e i prelevamenti non adeguatamente giustificati possono essere presunti, rispettivamente, come ricavi o compensi non dichiarati e, ai fini IVA, come operazioni imponibili non fatturate. Il contribuente è quindi tenuto a dimostrare analiticamente, movimento per movimento, che le somme riguardano poste già dichiarate oppure operazioni estranee all'attività esercitata.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata in assenza di una prova analitica e specifica delle singole movimentazioni bancarie. Non è sufficiente fornire giustificazioni generiche o riferimenti complessivi: il contribuente deve collegare ogni entrata e ogni uscita a una causa documentata e fiscalmente irrilevante, oppure dimostrare che l'importo è già stato contabilizzato e dichiarato. Le movimentazioni non giustificate possono pertanto essere recuperate a tassazione e, per quanto riguarda l'IVA, considerate operazioni imponibili non fatturate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere considerate ricavi o compensi non dichiarati.
La norma attribuisce rilevanza presuntiva ai dati bancari acquisiti dall'Amministrazione finanziaria. Il contribuente può superare la presunzione solo fornendo una spiegazione analitica, puntuale e documentata delle singole operazioni.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere considerate operazioni imponibili non fatturate ai fini IVA.
La presunzione bancaria opera anche in materia di IVA, consentendo di qualificare le somme non giustificate come corrispettivi di operazioni imponibili non documentate, salvo prova contraria specifica del contribuente.
Massime di principio
- In un accertamento basato sui conti correnti, ogni versamento e ogni prelevamento deve essere giustificato singolarmente mediante documentazione idonea e riconducibile a una causa precisa.
- Non è normalmente sufficiente sostenere in modo generico che le movimentazioni sono estranee all'attività o già comprese nella contabilità: occorre indicare l'origine e la destinazione di ciascuna somma.
- La prova può consistere, a seconda dei casi, in fatture, contratti, ricevute, bonifici con causale, scritture contabili, dichiarazioni fiscali o altra documentazione coerente e verificabile.
- Le somme già contabilizzate o dichiarate devono essere collegate in modo chiaro alla specifica movimentazione bancaria, così da escludere una duplicazione o l'esistenza di ricavi non dichiarati.
- In assenza di una ricostruzione analitica e documentata, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare le movimentazioni bancarie come base per il recupero di imposte dirette, compensi o ricavi e IVA.
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