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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33966/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla banca per il recupero di un credito derivante da un rapporto di apertura di credito ipotecario, con contestuale fideiussione prestata da una persona fisica. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato revocato ma i debitori erano stati comunque condannati al pagamento di somme a favore della banca. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione i debitori hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 117 TUB, sostenendo che, in presenza di interessi superiori a quelli contrattualmente indicati, avrebbe dovuto operare la sostituzione del tasso; 2) violazione dell’art. 2 L. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., deducendo la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI; 3) violazione dell’art. 2 L. 108/1996, assumendo che il rapporto dovesse essere qualificato come mutuo ipotecario e che, quindi, andasse applicato il relativo tasso soglia e non quello dei conti correnti ordinari. In via preliminare i ricorrenti hanno anche contestato la legittimazione della cessionaria del credito, sostenendo che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non provasse né l’esistenza della cessione né l’inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, affermando che la prova della cessione e dell’inclusione del credito nel blocco ceduto può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se sufficientemente specifica, oltre che tramite elementi presuntivi e comportamento delle parti. Nel caso concreto la pubblicazione indicava tipologia dei crediti, natura di crediti in sofferenza e arco temporale, elementi ritenuti idonei a dimostrare il subentro della cessionaria e la riferibilità del credito litigioso alla cessione. Quanto ai motivi di ricorso, il primo è stato giudicato inammissibile perché incentrato su una critica al giudizio di fatto e comunque non idoneo a dimostrare l’errore di diritto denunciato; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di produzione del provvedimento antitrust rilevante e per mancata specificazione della clausola concretamente incidente sul credito; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sovrapporre una diversa qualificazione del rapporto a fronte dell’accertamento di merito sull’assenza di superamento del tasso soglia. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    la sostituzione automatica del tasso opera solo nelle ipotesi previste dal comma 6; la mera discrasia tra tasso pattuito e tasso applicato può semmai fondare una pretesa restitutoria, non la nullità della clausola se il tasso è determinato o determinabile

  • art. 58 TUB

    la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese hanno funzione di pubblicità sostitutiva della notificazione della cessione al debitore ceduto

  • art. 1264 c.c.

    la notificazione al debitore è posta a tutela dell’interesse del debitore a non pagare male; la pubblicità ex art. 58 TUB svolge funzione equivalente

  • L. 30 aprile 1999, n. 130

    nelle operazioni di cartolarizzazione l’avviso di cessione segue il rinvio ai commi dell’art. 58 TUB e non deve necessariamente dettagliare singolarmente i crediti ceduti

  • art. 110 c.p.c.

    il successore nel processo deve provare i presupposti della propria successione processuale

  • art. 111 c.p.c.

    chi subentra in un giudizio deve allegare e provare la propria qualità di successore a titolo universale o particolare

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione può operare anche rispetto ai fatti risultanti dall’avviso di cessione, se il debitore ceduto non li contesta specificamente

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice può valorizzare argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti e dalla condotta del cedente

  • art. 1419 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di nullità parziale della fideiussione ABI, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 2 L. 287/1990

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI, senza esito favorevole per difetto di decisività e di adeguata produzione documentale

  • art. 2 L. 108/1996

    richiamato per la dedotta applicazione del tasso soglia; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attaccava un accertamento di fatto sul mancato superamento del tasso soglia

  • art. 2721 c.c.

    i limiti legali alla prova testimoniale del contratto non operano quando il contratto di cessione è evocato verso un terzo come mero fatto storico rilevante nel processo

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni sono utilizzabili per provare la cessione o l’inclusione del credito nel blocco ceduto

  • art. 2697 c.c.

    la prova della successione della cessionaria grava su chi la invoca, salvo non contestazione o elementi probatori contrari

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    i motivi sono stati formulati come violazione di legge, ma sono stati ritenuti inammissibili perché rivolti in realtà a contestare accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione, chi si afferma successore a titolo particolare nel credito o nel rapporto processuale deve allegare e provare la propria legittimazione, ma tale prova può essere fornita con ogni mezzo e non richiede necessariamente la produzione integrale del contratto di cessione.
  • La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, nelle cessioni in blocco o nelle cartolarizzazioni, non deve per forza indicare singolarmente ogni credito; è però idonea a provare la successione se contiene criteri sufficientemente specifici per individuare i crediti trasferiti.
  • Il contratto di cessione del credito, quando è fatto valere nei confronti del debitore ceduto come fatto storico rilevante ai fini della legittimazione processuale, non è soggetto ai limiti probatori propri dei rapporti tra le parti del contratto.
  • Il debitore ceduto deve contestare specificamente i fatti risultanti dall’avviso di cessione quando esso indichi criteri idonei a circoscrivere i crediti trasferiti; una contestazione meramente generica può non impedire la non contestazione.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie; se il giudice di merito ha accertato la determinatezza della clausola o il mancato superamento del tasso soglia, la doglianza è inammissibile se mira solo a sovvertire quel giudizio.
  • La nullità di una fideiussione per conformità allo schema ABI e per asserita intesa anticoncorrenziale richiede una specifica base documentale e la dimostrazione della clausola effettivamente incidente sul credito azionato; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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