Cassazione Penale, Sentenza n. 30616/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/03/2025 con cui era stata confermata la custodia cautelare in carcere per "gravità indiziaria" relativa al capo a) (detenzione ai fini di cessione di 0,95 g di eroina). Il ricorrente ha contestato la logica e la congruenza della motivazione che avrebbe desunto la destinazione allo spaccio dall'aver tentato di ingerire lo stupefacente, dalle chiamate ricevute durante l'intervento di polizia e dal rinvenimento di somme di denaro; ha denunciato l'insufficienza e la natura congetturale di tali indizi, nonché la contraddittorietà dell'uso del denaro come elemento probatorio dopo l'esclusione di pregresse cessioni (capo b).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la base indiziaria fosse meramente congetturale e apodittica. Ha censurato l'inferenza che la piccola quantità di droga (0,95 g), il tentativo di ingoiare l'involucro, le chiamate ricevute e il rinvenimento di denaro costituissero prova sufficiente della destinazione allo spaccio. Ha quindi annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del 24/03/2025 sia l'ordinanza del GIP del 13/03/2025, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa e la trasmissione immediata della comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 626 codice di procedura penale
Disposta la comunicazione al Procuratore generale in sede per le competenze previste da tale articolo a seguito dell'annullamento dell'ordinanza; uso procedurale della norma per informare l'ufficio competente dell'esito del controllo di legittimità.
Massime di principio
- La detenzione di una quantità minima di stupefacente (es. 0,95 g) non è di per sé idonea a provare la finalità di spaccio: occorrono elementi concreti ed univoci (confezionamento in dosi già pronte, bilancini, comunicazioni documentate di cessione, precedenti accertati di spaccio).
- Comportamenti quali il tentativo di ingoiare lo stupefacente o la presenza di chiamate sul cellulare non possono automaticamente e isolatamente reggere la gravità indiziaria se la loro connessione alla cessione non è ricostruita in modo logico e comprovato.
- Il rinvenimento di somme di denaro costituisce indizio solo se la sua correlazione con attività di spaccio è dimostrabile; se il giudice ha già escluso la rilevanza di pregresse cessioni, non è coerente poi utilizzare lo stesso elemento per sostenere la gravità indiziaria.
- Se la motivazione della misura cautelare è basata su deduzioni apodittiche o congetturali prive di nessi logici e prove concrete, la Cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio e disporre la liberazione immediata.
- In procedimenti cautelari il giudice deve esplicitare i collegamenti logici tra fatti e conclusioni probatorie: l'assenza di tale specificazione espone la decisione a censura per carenza di gravità indiziaria.
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