Sentenza del 20/02/2015 n. 3434 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'imposta di registro in misura proporzionale, invece dell'imposta fissa originariamente versata sul presupposto che la compravendita fosse soggetta a IVA. La CTR aveva ritenuto nuove e quindi inammissibili le eccezioni formulate in appello e, comunque, le aveva considerate infondate, rilevando che al momento del rogito la società venditrice era cessata. In cassazione la contribuente ha censurato, tra l'altro, la qualificazione come nuova eccezione della questione già proposta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., poiché il quesito di diritto formulato dalla contribuente era astratto, privo di riferimenti alla concreta fattispecie e non indicava adeguatamente le eccezioni dedotte nei due gradi di merito. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, essendo divenuta definitiva l'inammissibilità dell'appello. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
La disposizione è richiamata in relazione al criterio di applicazione dell'imposta di registro quando l'operazione è soggetta a IVA; nel caso concreto, l'imposta era stata inizialmente versata in misura fissa, ma l'amministrazione aveva successivamente recuperato l'imposta proporzionale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo le eccezioni rilevabili d'ufficio. La CTR aveva applicato tale regola ritenendo nuove le questioni formulate dalla contribuente in appello.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i motivi fondati sulla violazione di legge, la formulazione di un quesito di diritto pertinente, concreto e riferito alla specifica controversia. Un quesito meramente astratto o circolare rende il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo della contribuente è stato esaminato sotto tale profilo, ma dichiarato inammissibile per la carenza del quesito richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, una questione già introdotta in primo grado può essere ulteriormente precisata in appello, ma occorre dimostrare chiaramente la continuità tra le deduzioni formulate nei due gradi; una prospettazione realmente nuova può essere dichiarata inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e collegati ai fatti del caso concreto. Quesiti di diritto formulati in termini generali, astratti o privi dell'indicazione delle questioni effettivamente dedotte nei gradi precedenti possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando un motivo processuale determina la definitività dell'inammissibilità dell'appello, gli ulteriori motivi sul merito possono diventare privi di interesse e quindi essere dichiarati assorbiti.
- La mancata corretta deduzione di una questione nei gradi di merito può impedire alla Corte di cassazione di esaminare il merito della pretesa tributaria, anche se la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere rilevante.
- La parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, salvo specifiche ragioni per disporne la compensazione.
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