Ordinanza n. 237/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presentata ai sensi dell’art. 9 r.d. 1269/1938
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente a Milano e immatricolato nell’anno accademico 2025/2026 al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery, impartito in lingua inglese presso un’università situata in una città diversa da quella di residenza, ha chiesto il trasferimento al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso altro ateneo, motivandolo con la necessità di assistere, quale caregiver volontario, la sorella minore con disabilità grave, residente con la madre. L’istanza, proposta ai sensi dell’art. 9 r.d. 1269/1938, è stata respinta dall’amministrazione universitaria. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego e ha chiesto, in via cautelare, l’ammissione con riserva e in sovrannumero oppure il riesame dell’istanza in deroga alla disponibilità di posti, prospettando anche questioni di legittimità costituzionale e un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione agli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. 264/1999. La domanda cautelare prospettava, tra gli altri profili, incompetenza relativa, mancato invio del preavviso di rigetto e incompatibilità del sistema dell’accesso programmato con il diniego fondato sull’assenza di posti disponibili.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia, comunque, del periculum in mora. Il TAR ha rilevato che il diniego si fonda concretamente sull’assenza di posti disponibili, presupposto vincolato dal quale esula ogni valutazione discrezionale dell’amministrazione. Per tale ragione, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, risultano sanati il denunciato vizio di incompetenza relativa e il mancato inoltro del preavviso di rigetto, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il giudice ha inoltre evidenziato la sostanziale differenza, quanto a fonti normative, programmazione, modalità di accesso e programma didattico, tra il corso in lingua inglese frequentato dal ricorrente e il corso in lingua italiana presso l’ateneo richiesto. Ha ritenuto, prima facie, incompatibile con il corso di Medicina e Chirurgia l’invocato trasferimento in deroga alla verifica dei posti disponibili, poiché l’accesso programmato impone di considerare i posti resisi disponibili per ciascun anno accademico; una diversa soluzione determinerebbe uno sforamento della capacità formativa e del contingente assegnato agli atenei. Le questioni di legittimità costituzionale e di pregiudizialità europea sono state riservate alla fase di merito. Quanto al danno, il TAR lo ha ritenuto comunque riparabile mediante la presentazione di un’analoga istanza per il corso Medicine and Surgery attivato presso un ateneo avente sede a Bergamo, oltre a rilevare che l’esigenza assistenziale non era imprevedibile al momento dell’iscrizione presso l’università distante dalla residenza. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare a una delle università le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con l’altra università, che non aveva sostanzialmente svolto difese.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 1269/1938
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale base per ottenere il trasferimento di sede in deroga alla verifica della disponibilità di posti; il TAR ha ritenuto prima facie incompatibile tale deroga con il sistema di accesso programmato a Medicina e Chirurgia.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio di incompetenza relativa e il mancato preavviso di rigetto sono stati ritenuti sanati, poiché il diniego era fondato sull’assenza di posti disponibili e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. 264/1999
Le disposizioni sono state richiamate in relazione al sistema di accesso programmato ai corsi universitari; il TAR ha ritenuto necessario riservare alla fase di merito le prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
art. 267 TFUE
È stato prospettato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; la questione non è stata definita nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia soggetto ad accesso programmato, il trasferimento o l’immatricolazione ad anni successivi al primo non può prescindere dalla disponibilità di posti formatasi nell’ambito della programmazione dell’anno accademico di riferimento, poiché l’ammissione in sovrannumero rischierebbe di superare la capacità formativa e il contingente assegnato all’ateneo.
- Quando il diniego di trasferimento universitario è fondato sull’assenza di posti disponibili, tale presupposto costituisce una ragione vincolata e non rimessa alla discrezionale ponderazione delle ragioni personali dell’interessato; in presenza di un contenuto provvedimentale inevitabile, il vizio di incompetenza relativa e l’omesso preavviso di rigetto possono essere non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- La sostanziale differenza tra corsi universitari, quanto a lingua di insegnamento, fonti normative, modalità di accesso, programmazione e programma didattico, può escludere che l’iscrizione a un corso costituisca titolo sufficiente per il trasferimento a un diverso corso di Medicina e Chirurgia in assenza della verifica dei posti disponibili.
- In sede cautelare, la prospettazione di un danno grave e irreparabile può essere esclusa quando l’interessato disponga di alternative concretamente praticabili per perseguire il medesimo risultato, come la presentazione di una nuova istanza di trasferimento presso un corso compatibile e collocato nella sede richiesta.
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