Cassazione Penale, Ordinanza n. 27775/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto ristretto ha impugnato personalmente, il 27 marzo 2025, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 14 marzo 2025, che aveva rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. Il ricorso per cassazione è stato però presentato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nonostante il provvedimento impugnato e il ricorso fossero entrambi successivi al 3 agosto 2017. La censura non investe il merito del reclamo, ma la stessa ammissibilità dell'impugnazione proposta personalmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis ord. pen.
indica il rimedio reclamabile avverso il provvedimento del magistrato o dell'amministrazione penitenziaria, qui già definito dal Tribunale di sorveglianza con rigetto del reclamo.
art. 571, comma 1, c.p.p.
viene richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, anche il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nelle ipotesi previste dalla legge.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e il correlato filtro di inammissibilità de plano.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile se non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione difensiva può essere rilevata de plano dalla Corte di cassazione, senza necessità di esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27700/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27756/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27758/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27759/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27760/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →