Cassazione Penale, Sentenza n. 8216/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Le censure principali erano: nullità della sentenza per omessa traduzione (imputato alloglotta); vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza (la sentenza avrebbe dato valore indiziario a elementi non univoci: occultamento della droga nel materasso, reperimento di 340 euro, indicazione del nascondiglio allo P.G., quantità di marijuana limitata e perquisizione personale inizialmente negativa); assenza di motivazione sulle presunte irregolarità processuali (acquisizione di annotazione di polizia giudiziaria ritenuta irripetibile, ammissione di testimonianza ai sensi dell'art. 507 c.p.p. prima dell'istruttoria dibattimentale, acquisizione del verbale d'interrogatorio ai sensi dell'art. 513 c.p.p. sulla base di un presupposto errato relativo al rifiuto dell'esame); e vizio nella motivazione del diniego della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), con contestazione della qualificazione come «abitualità» della condotta.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo relativo all'omessa traduzione perché il ricorrente non ha dimostrato l'effettivo pregiudizio o l'esistenza di un interesse concreto a ricorrere. Tuttavia ha accolto gli altri tre motivi: ha ritenuto la motivazione di merito radicalmente carente e in parte assertiva circa la colpevolezza, richiedendo un supplemento di motivazione su fatti e circostanze (occultamento nel materasso, somma di denaro, indicazione del nascondiglio, quantità rinvenuta) per valutarne il valore indiziario oltre il dubbio ragionevole; ha rilevato l'assenza di motivazione sulle irregolarità processuali denunciate e ha ordinato che la Corte d'appello si pronunci su di esse; ha infine rilevato insufficiente motivazione sul rifiuto della particolare tenuità del fatto e richiamato i criteri interpreti dell'art. 131-bis, disponendo che, in caso di conferma della colpevolezza, il giudice di rinvio valuti nuovamente l'eventuale applicabilità della non punibilità conformandosi ai principi enunciati. In conclusione la sentenza impugnata è annullata e il processo è rimesso al giudice di merito per integrare la motivazione secondo quanto indicato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale contestata: la condanna verteva sulla detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia sufficientemente motivato gli elementi probatori a carico rispetto alla finalità di spaccio.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte richiama i criteri di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità: la nozione di 'abitudinarietà' richiede la commissione di altri reati in numero e continuità conformemente alla giurisprudenza di legittimità; il giudice di merito deve motivare puntualmente perché la pluralità di condotte osterebbe alla tenuità.
art. 507 cod. proc. pen.
art. 507, cod. proc. pen.
Riferimento alla possibile irregolare ammissione di testimonianza prima dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ordina che, in sede di rinvio, si valuti e si motivi sulla regolarità di tale acquisizione.
art. 513 cod. proc. pen.
art. 513, cod. proc. pen.
Rilevanza dell'acquisizione del verbale d'interrogatorio: la Corte evidenzia che la motivazione della sentenza d'appello ha usato un presupposto errato (il presunto rifiuto dell'esame da parte dell'imputato) e ordina che il giudice di merito si pronunci correttamente sulla questione.
Giurisprudenza sulla traduzione (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024)
Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282
Principio secondo cui l'imputato alloglotta che lamenta omessa traduzione deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile al ricorso; non è sufficiente un pregiudizio astratto.
Sezioni Unite – criteri su art. 131-bis
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016; Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022
Richiamati i principi giurisprudenziali che delimitano l'applicabilità della particolare tenuità: definizione di 'abitudinarietà' e possibilità di valutazione complessiva per reati in continuazione con specifici indicatori fattuali.
Massime di principio
- L'occultamento della droga in un luogo privato (es. materasso) non è di per sé prova univoca di destinazione allo spaccio; il giudice deve spiegare perché tale occultamento indicherebbe in concreto l'intento di commercializzazione e non solo la conservazione per uso personale.
- La presenza di una somma di denaro non ingente (es. 340 euro) non costituisce automaticamente indizio di proventi di spaccio; occorre valutare altri elementi probatori concatenati e motivarli dettagliatamente.
- L'indicazione spontanea del nascondiglio agli inquirenti non depone automaticamente per la finalità di spaccio; il suo valore probatorio va valutato nel contesto e motivato in modo esplicito.
- Se vengono contestate irregolarità processuali (ammissione di prove/testimonianze, modalità di acquisizione di verbali, questioni linguistiche), la Corte d'appello è obbligata a pronunciarsi e motivare specificamente su ciascuna censura; l'omissione costituisce vizio di motivazione.
- La doglianza per omessa traduzione della sentenza presentata da imputato alloglotta richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e verificabile: bastano affermazioni generiche sullo svantaggio?
- Per l'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) va verificata la sussistenza o meno dell'abitualità: la giurisprudenza richiede criteri stringenti (es. altri reati della stessa indole) e una valutazione motivata e comparativa dei fatti; eventi contestuali non dimostrano automaticamente abitudinarietà.
- In casi simili, la difesa dovrebbe chiedere espressamente al giudice di motivare punto per punto gli elementi indiziari e, se l'imputato è alloglotta, documentare tempestivamente il pregiudizio e richiedere l'interprete e la traduzione degli atti rilevanti.
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