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Sentenza

Sentenza n. 92/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08422/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e contro l'esclusione dagli scrutini per la qualifica di sostituto commissario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha dedotto quattro motivi. In primo luogo, ha sostenuto la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, assumendo che il termine dovesse decorrere dalla precedente conoscenza della vicenda o dalla pubblicazione della sentenza penale, e non dalla comunicazione della sentenza irrevocabile all'Amministrazione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 653, comma 1, c.p.p., sostenendo che l'Amministrazione non potesse contestargli gli stessi fatti per i quali era stato assolto in sede penale per non aver commesso il fatto. In terzo luogo, ha censurato la sanzione per illogicità, contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti, contestando la sufficienza degli elementi probatori utilizzati dall'Amministrazione, anche in presenza dell'assoluzione penale. In quarto luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 61, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982, sostenendo che l'esclusione dagli scrutini non potesse operare poiché la sanzione disciplinare era stata fatta decorrere retroattivamente dall'anno 2000.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto tempestivo il procedimento disciplinare: il termine previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione, non dalla mera pubblicazione o conoscenza di una pronuncia non definitiva. Poiché la sentenza irrevocabile era stata comunicata il 29 dicembre 2016 e la contestazione degli addebiti era stata notificata il 28 marzo 2017, il termine era rispettato. Non assume rilievo il tempo trascorso tra la precedente sentenza di non luogo a procedere per prescrizione e la sospensione del procedimento disciplinare, né la conoscenza acquisita prima della definitività della sentenza penale. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso l'efficacia vincolante del giudicato penale. L'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., fondata sull'insufficienza o contraddittorietà della prova, non comporta un accertamento pieno dell'insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato, richiesto dall'art. 653, comma 1, c.p.p. L'Amministrazione può quindi valutare autonomamente i fatti secondo il diverso e meno rigoroso standard probatorio proprio del procedimento disciplinare. La pronuncia di prescrizione e quella relativa all'equa riparazione per ingiusta detenzione non erano comunque vincolanti rispetto all'illecito disciplinare. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguatamente comprovata la responsabilità disciplinare. Le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti individuavano l'appellante mediante nome, età, caratteristiche della coniuge e ruolo professionale, associandolo specificamente all'agevolazione del rilascio di permessi di soggiorno irregolari. Tali dichiarazioni, non specificamente contestate dall'interessato, sono state ritenute da sole sufficienti a fondare la sanzione, nonostante la sentenza penale avesse reputato gli elementi insufficienti per una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto al quarto motivo, l'esclusione dagli scrutini è stata ritenuta legittima. L'art. 61, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982 collega la preclusione alla data di irrogazione della sanzione disciplinare, non alla data retroattiva dalla quale la sanzione produce effetti. Pertanto, l'appellante non poteva avvalersi della decorrenza retroattiva della sospensione per sottrarsi alla preclusione. Le spese del grado, pari a euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981

    Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.

    Il termine per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione, non dalla mera conoscenza di una pronuncia non definitiva.

  • art. 11 d.P.R. n. 737/1981

    Fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

    La pendenza del procedimento penale giustifica la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione irrevocabile del giudizio penale.

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    L'efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento disciplinare riguarda l'accertamento pieno dei fatti materiali e della loro attribuibilità, ma non opera quando l'assoluzione è pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per insufficienza, mancanza o contraddittorietà della prova.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    L'assoluzione fondata sul dubbio non integra un accertamento pieno dell'insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità e non impedisce una diversa valutazione disciplinare secondo il relativo standard probatorio.

  • art. 61, comma 1, d.P.R. n. 335/1982

    Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

    La preclusione alla partecipazione agli scrutini decorre dalla data di irrogazione della sanzione disciplinare, non dalla data retroattiva dalla quale la sanzione è fatta decorrere.

  • art. 6, n. 1, d.P.R. n. 737/1981

    È la disposizione indicata come base della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.

  • art. 93 d.P.R. n. 3/1957

    La disciplina richiamata dal giudice prevede l'esclusione dagli esami o dagli scrutini di promozione del dipendente sospeso cautelarmente o deferito alla commissione di disciplina, nei limiti previsti dalla normativa.

  • art. 95 d.P.R. n. 3/1957

    La disposizione, richiamata nella sentenza di primo grado e condivisa nel risultato dal giudice d'appello, ammette l'accesso agli scrutini in presenza dei presupposti ivi previsti, tra cui il proscioglimento dagli addebiti disciplinari o l'irrogazione della sola censura.

Massime di principio

  • Ai fini del termine previsto per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare conseguente a un procedimento penale, la conoscenza rilevante è quella qualificata della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione; il termine non decorre dalla mera conoscenza di una pronuncia non definitiva né dalla pubblicazione non conosciuta dall'ufficio competente.
  • L'efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento disciplinare presuppone un accertamento pieno dell'insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato. L'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per insufficienza, mancanza o contraddittorietà della prova non impedisce all'Amministrazione di accertare autonomamente la responsabilità disciplinare.
  • La diversa natura e funzione del procedimento disciplinare consentono all'Amministrazione di valutare autonomamente le risultanze del processo penale secondo lo standard probatorio proprio del procedimento disciplinare, meno rigoroso di quello penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La preclusione alla partecipazione agli scrutini derivante da una sanzione disciplinare si collega alla data di irrogazione della sanzione, non alla decorrenza retroattiva eventualmente attribuita ai suoi effetti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoLegittimo affidamento

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