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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 8300 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Omessa presentazione della dichiarazione fiscale. -Presunzione ai fini della pretesa impositiva ed obbligo di contraddittorio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le risultanze delle movimentazioni finanziarie possono costituire elemento sufficiente per fondare l'accertamento, senza che sia necessario instaurare preventivamente il contraddittorio. L'orientamento è coerente con Cass. n. 5228/2012.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento fondato su movimentazioni finanziarie contestate al contribuente in un caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l'accertamento non potesse essere utilizzato senza un previo contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati relativi ai rapporti e alle movimentazioni finanziarie per la ricostruzione dei redditi. In caso di omessa dichiarazione, tali elementi possono fondare la pretesa impositiva anche senza contraddittorio preventivo.

  • Cassazione n. 5228/2012

    La giurisprudenza richiamata conferma che, nell'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, l'accertamento basato sulle movimentazioni finanziarie può essere sufficiente e non richiede necessariamente un previo confronto con il contribuente.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi espone il contribuente a un accertamento fondato anche direttamente sui dati bancari e sulle altre movimentazioni finanziarie.
  • Quando la legge attribuisce valore presuntivo ai dati finanziari, l'Amministrazione può utilizzarli per determinare il reddito senza dover instaurare sempre un contraddittorio preventivo.
  • Il contribuente può comunque contestare la ricostruzione dimostrando analiticamente che le movimentazioni non costituiscono reddito imponibile, ad esempio perché riferibili a prestiti, trasferimenti, rimborsi o somme già tassate.
  • La mancata dichiarazione non determina automaticamente la fondatezza di qualsiasi pretesa: l'accertamento deve comunque essere basato su dati individuati e su una motivazione idonea, mentre la prova contraria deve essere specifica e documentata.

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