Ordinanza n. 81/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Prefetto di Macerata - Area I del 24.12.2025 protocollo 0095156 F. 4786/2025 notificato il 07.1.2026 nei riguardi del ricorrente, con cui viene disposta il Divieto di detenzione di armi ed esplosivi ex art. 39 TULPS e di ogni atto presupposto, contestuale, successivo, conosciuto e non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Prefetto di Macerata recante divieto di detenzione di armi ed esplosivi ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio con cui gli è stato imposto il divieto di detenzione di armi ed esplosivi ai sensi dell'art. 39 TULPS, nonché gli atti presupposti, contestuali e successivi. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della costituzione della Prefettura di Macerata e del Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto insussistenti sufficienti ragioni di periculum in mora, bilanciando l'interesse del ricorrente all'esercizio di un'attività ludico-ricreativa con l'interesse pubblico alla sicurezza e al corretto utilizzo delle armi in condizioni di massima affidabilità. Secondo il giudice, in via generale, nel bilanciamento prevale l'interesse pubblico alla sicurezza pubblica. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Costituisce la base normativa del provvedimento prefettizio recante il divieto di detenzione di armi ed esplosivi; l'ordinanza cautelare non ne approfondisce l'interpretazione sostanziale.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione e della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato consiste nella limitazione di un'attività ludico-ricreativa e deve essere bilanciato con l'interesse pubblico alla sicurezza derivante dal corretto utilizzo delle armi.
- Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse privato all'esercizio di un'attività ludico-ricreativa e l'interesse pubblico alla sicurezza pubblica, quest'ultimo prevale in via generale quando la controversia riguarda l'affidabilità dell'utilizzo delle armi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →