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Sentenza

Sentenza n. 734/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore 5 - Programmazione ed attuazione delle politiche urbanistiche prot. n. 24650 del 12 giugno 2018, con il quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata il 3 aprile 1986 per opere realizzate in via San Rufino n. 29.

Giustizia amministrativa201800598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una struttura pertinenziale adibita a guardiola/portineria, realizzata a distanza inferiore alla fascia di inedificabilità idraulica dal Torrente Rupinaro

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 12 giugno 2018, con il quale era stata respinta l'istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi dell'art. 31 della l. n. 47/1985 per una struttura di esigue dimensioni, realizzata alla fine degli anni Sessanta in assenza di titolo edilizio e posta sulla sponda destra del Torrente Rupinaro. Il diniego era fondato sull'art. 96 del r.d. n. 523/1904, sull'art. 8, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano di bacino e sulla collocazione dell'opera a meno di cinque metri dall'alveo, in una fascia di inedificabilità assoluta e in area esondabile, con possibile ostacolo al deflusso delle acque. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sul condono edilizio, della l. n. 241/1990, della normativa regionale e della disciplina idraulica e di bacino; difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e illogicità. È stata inoltre contestata la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990 in relazione alla partecipazione procedimentale e al preavviso di rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione, dando atto a verbale della questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; la ricorrente, che aveva chiesto il passaggio in decisione senza discussione, non era presente all'udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità del diniego di condono. Ha ritenuto che la controversia rientri nella giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143 r.d. n. 1775/1933. Il criterio decisivo è quello dell'incidenza: la giurisdizione specializzata sussiste quando il provvedimento, anche se adottato da un'autorità non preposta istituzionalmente alla tutela delle acque e nell'esercizio di poteri urbanistico-edilizi, incide direttamente e immediatamente sull'utilizzazione o sul regime delle acque pubbliche. Il diniego impugnato non aveva un rilievo meramente strumentale rispetto a interessi urbanistici o ambientali, ma negava la sanatoria di un'opera realizzata in violazione della fascia di inedificabilità idraulica posta a tutela del libero deflusso del Torrente Rupinaro. Il Collegio ha quindi ritenuto prevalente l'incidenza diretta sull'acqua pubblica e ha indicato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice davanti al quale il giudizio può essere riproposto, con conservazione degli effetti processuali, nei termini e secondo le modalità dell'art. 11 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 143 r.d. n. 1775/1933

    Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche [...] i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche.

    Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione sui provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sull'utilizzazione o sul regime delle acque pubbliche, anche quando siano adottati da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte al settore.

  • art. 96 r.d. n. 523/1904

    Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto idraulica è considerato legale e inderogabile, poiché tutela anche il libero deflusso delle acque pubbliche.

  • art. 31 l. n. 47/1985

    Costituisce la base normativa dell'istanza di condono edilizio, il cui diniego, quando fondato sulla violazione di una fascia di inedificabilità idraulica, può rientrare nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando la questione di giurisdizione è rilevata in udienza, è sufficiente che sia indicata e verbalizzata; non occorre una successiva ordinanza con termine per dedurre, prevista per la diversa ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice indicato entro i termini di legge, con conservazione degli effetti processuali secondo la disciplina della translatio iudicii.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si determina in base al criterio dell'incidenza diretta e immediata del provvedimento sull'utilizzazione o sul regime delle acque pubbliche, non in base all'autorità emanante o alla finalità formalmente perseguita dall'atto.
  • Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche l'impugnazione di un diniego di condono edilizio adottato per la salvaguardia della fascia di inedificabilità idraulica lungo un corso d'acqua demaniale, quando l'opera possa interferire con il libero deflusso delle acque.
  • La giurisdizione del giudice amministrativo permane, invece, per gli atti soltanto strumentalmente collegati allo sfruttamento dell'acqua pubblica, quando siano adottati in preminente considerazione di interessi urbanistici, ambientali o di gestione del territorio e non incidano direttamente sul regime o sull'uso dell'acqua.
  • Quando il giudice rileva in udienza una questione di giurisdizione e la verbalizza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'assenza della parte previamente avvisata non impone un ulteriore avviso o la concessione di un termine per dedurre, se la parte abbia scelto di non partecipare all'udienza accettando il rischio di una decisione in rito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoSanatoria e condono edilizioAcque e demanio idrico
RamiProcesso amministrativoEdiliziaAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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