Cassazione Civile, Sentenza n. 18660/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Piemonte che aveva accolto l'appello delle società contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione imposte relativo all'atto del 28/12/2015, con cui Fitpack s.r.l. aveva ceduto a Lagora s.a.r.l. l'intera partecipazione in Agricola Ga Lignano s.r.l. L'Agenzia contestava la possibile riqualificazione dell'operazione in cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro e deduceva violazioni di norme tributarie e processuali richiamando gli artt. 20, 51 e 52 del d.P.R. 131/1986 e disposizioni del codice di procedura civile e della Costituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendolo infondato. Ha ritenuto ammissibile il motivo ma ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'imposta di registro è un'imposta d'atto e la tassazione si ricostruisce sul contenuto dell'atto presentato per la registrazione, escludendo la rilevanza di elementi extratestuali e di atti collegati per riqualificare una cessione di partecipazioni in una cessione di azienda, salvo che successivi passaggi evidenzino la volontà di acquisire direttamente l'azienda. Ha condannato l'Agenzia alle spese di giudizio a favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi più il 15% forfettario, esborsi euro 200,00 e gli accessori di legge per ciascun controricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposta di registro)
art. 20, art. 51, art. 52
L'art. 20 e le disposizioni correlate sono state interpretate nel senso che l'imposta di registro è un'imposta d'atto: la tassazione si basa sulla natura e sugli effetti dell'atto presentato per la registrazione e, salvo eccezioni, non si possono utilizzare elementi extratestuali o atti collegati per cambiarne la qualificazione giuridica
Costituzione della Repubblica Italiana
Le richiamate disposizioni costituzionali sono state invocate dall'Amministrazione ma la Corte non ha ritenuto violati i principi di legalità e di tutela giurisdizionale in relazione all'interpretazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, avendo richiamato la giurisprudenza costituzionale che limita l'uso di elementi extratestuali
Codice di procedura civile
art. 112, art. 113, art. 115, art. 116, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
I rilievi processuali posti a fondamento del ricorso in Cassazione sono stati esaminati: il ricorso è stato ritenuto ammissibile e non un mero riesame del fatto, ma i profili di diritto dedotti non hanno fondamento per rovesciare la decisione impugnata
d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
art. 13, comma 1, 1-quater
La disposizione sulla prenotazione a debito non è stata applicata per escludere la condanna alle spese, poiché la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito e la giurisprudenza indica il non applicarsi dell'articolo nel caso concreto
Giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione
Corte cost. n. 39/2021; n. 158/2020; Cass. ord. n. 25601/2021; n. 33368/2023; n. 4798/2024
Richiamate per affermare il principio che le operazioni strutturate mediante passaggi societari non possono essere automaticamente riqualificate in cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro e che gli elementi extratestuali e gli atti collegati, di norma, non devono essere utilizzati per mutare la qualificazione dell'atto presentato
Massime di principio
- L'imposta di registro è essenzialmente un'imposta d'atto: per determinare la tassazione conta la natura e gli effetti dell'atto materialmente presentato per la registrazione, non gli elementi extracontestuali salvo specifiche eccezioni
- La semplice successione di conferimenti e cessioni di partecipazioni non è automaticamente equivalente a una cessione di azienda; per riqualificare serve evidenza di passaggi successivi che manifestino la volontà di trasferire direttamente l'azienda
- Gli elementi extratestuali e gli atti collegati sono, di regola, irrilevanti per la qualificazione ai fini dell'imposta di registro; chi intende sostenere la riqualificazione deve dimostrare con atti ulteriori la composizione effettiva dell'operazione
- In contenziosi simili è strategico valutare sia la forma dell'atto sia l'eventuale concatenazione di operazioni successive: solo se queste ultime rivelano la reale volontà di trasferire l'azienda può configurarsi evasione o riqualificazione
- Le questioni processuali relative all'ammissibilità del ricorso in Cassazione vanno distinte da quelle di merito: anche ricorsi ammessi per violazione di legge possono essere però rigettati se i principi giuridici consolidati non supportano la ricostruzione prospettata dall'amministrazione
- In sede di pianificazione, chi intende ottenere un trasferimento alternativo alla cessione d'azienda deve documentare chiaramente gli effetti economici e giuridici delle operazioni e considerare il rischio che passaggi successivi possano essere valutati diversamente dall'amministrazione fiscale
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