Cassazione Civile, Ordinanza n. 05988/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva un credito per prestazioni di trasporto verso una società poi fallita. Poco prima del fallimento, la debitrice aveva ceduto a terzi le quote da essa detenute in un'altra società, a un corrispettivo ritenuto notevolmente superiore al valore indicato. La creditrice ha agito in revocatoria per far dichiarare inefficace tale cessione, assumendo che l'atto avesse sottratto una garanzia patrimoniale al proprio credito. Poiché il fallimento della debitrice era stato aperto in Svizzera, la creditrice aveva ottenuto dal fallimento l'autorizzazione a far valere la pretesa in proprio, ai sensi della legge federale svizzera. La società convenuta in revocatoria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. su contenuto, effetti e durata dell'atto di cessione/autorizzazione; 2) violazione degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera, sostenendo che il fallimento aveva soltanto conferito una legittimazione processuale e non ceduto il diritto di agire in revocatoria, con termine scaduto nel febbraio 2017; 3) ulteriore difetto di motivazione per mancata considerazione dell'art. 81 c.p.c., essendo stata la creditrice qualificata come sostituto processuale senza presupposti di legge; 4) violazione dell'art. 81 c.p.c., poiché la sostituzione processuale fuori dei casi previsti sarebbe inammissibile; 5) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2901 c.c., per asserita carenza di interesse ad agire in revocatoria e per la tesi secondo cui esistevano altri strumenti di tutela e l'azione sarebbe stata inutile o non residuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi, osservando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente, e che l'interpretazione corretta degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera, unitamente al contenuto dell'atto di cessione/proroga, era quella di una vera cessione della pretesa con facoltà per il creditore di agire in proprio e a proprio rischio, non di una mera sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. Ha inoltre escluso che la scadenza della proroga facesse venir meno l'azione tempestivamente proposta. Quanto al quinto motivo, ha affermato che l'interesse ad agire in revocatoria può essere anche mediato o strumentale e che l'azione revocatoria non è subordinata a un requisito di residualità; la possibilità di altre azioni non ne esclude l'ammissibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione non deve rispondere a ogni singolo argomento delle parti, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni giustificative della decisione; inoltre la censura non può essere usata per mascherare un omesso esame di fatti in presenza di doppia conforme.
art. 260 legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento
"ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori"
La norma è letta come base per la cessione al singolo creditore delle pretese della massa cui quest'ultima rinuncia, consentendo al creditore di farle valere secondo il meccanismo previsto dalla legge svizzera.
art. 285 legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento
La disposizione è interpretata nel senso che l'azione revocatoria può essere proposta anche dai singoli creditori che abbiano ottenuto la cessione/autorizzazione prevista dagli artt. 260 e 285, non solo dall'amministrazione del fallimento.
art. 81 c.p.c.
La Corte esclude l'applicabilità della sostituzione processuale, perché nel caso concreto non vi era una mera legittimazione processuale, ma un trasferimento della pretesa da far valere in proprio.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è riconosciuto anche quando l'azione sia solo strumentale a una successiva tutela e non occorre che l'azione sia l'unico rimedio disponibile.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria non è soggetta a un requisito di residualità e l'interesse del creditore non viene meno per il solo fatto che esistano altri possibili strumenti di tutela.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata rende comunque comprensibili le ragioni della decisione, non essendo richiesta una risposta analitica a ogni singolo argomento difensivo.
- Quando l'interpretazione di un atto negoziale dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti, la valutazione del giudice di merito è tendenzialmente insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- La disciplina straniera che consente al creditore di ottenere la cessione delle pretese della massa va letta in combinazione con le norme che regolano l'azione revocatoria, potendo configurare una vera legittimazione a far valere il diritto in proprio e non una mera sostituzione processuale.
- La sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere utilizzata per qualificare come mera legittimazione processuale ciò che, in realtà, è una cessione della pretesa.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. può essere anche mediato o strumentale rispetto a ulteriori iniziative giudiziarie, e l'azione revocatoria non richiede che il creditore dimostri l'assenza assoluta di altri rimedi.
- L'azione revocatoria non è soggetta a un principio di residualità: la presenza di altri possibili strumenti di tutela non ne esclude di per sé l'esperibilità.
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