Cassazione Civile, Ordinanza n. 13832/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico del 1997 per la realizzazione di una piscina e opere connesse in territorio siciliano. I lavori, dopo varie sospensioni, furono definitivamente fermati a seguito del sequestro penale del cantiere disposto per la mancanza delle autorizzazioni richieste dalla disciplina urbanistica regionale sulla fascia costiera. L'impresa appaltatrice chiese in giudizio la risoluzione del contratto per fatto imputabile all'amministrazione e il risarcimento dei danni; il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò la risoluzione, rideterminando però l'entità del risarcimento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato, anzitutto, l'illegittimità della sospensione dei lavori e l'interpretazione delle norme regionali sulla fascia di rispetto costiera; poi ha censurato l'uso della consulenza tecnica d'ufficio come consulenza "percipiente"; ha contestato il riconoscimento di spese generali e mancato utile in assenza di prova specifica; infine ha contestato la liquidazione degli interessi sulla somma rivalutata, assumendo l'assenza di domanda sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina urbanistica siciliana imponeva il divieto di edificazione nella fascia di 150 metri dalla battigia anche nei confronti dei privati, con necessità di preventiva regolarizzazione/autorizzazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la c.t.u. percipiente è ammissibile quando riguarda elementi già allegati e richiede cognizioni tecniche, e la censura mirava solo a un riesame del merito; ha reputato infondati o in parte inammissibili i motivi sulle spese generali e sul mancato utile, richiamando il principio per cui, nell'appalto di opere pubbliche, tali voci sono risarcibili in via automatica e presuntiva in caso di illegittima sospensione dei lavori; ha infine respinto il motivo sugli interessi, ribadendo che il risarcimento da inadempimento contrattuale ha natura di debito di valore e consente il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi anche senza specifica domanda. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi formulati come violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, respingendoli o dichiarandoli inammissibili nei limiti indicati.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 15 L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78
Stabilisce il divieto di edificabilità nella fascia costiera di 150 metri dalla battigia; la Corte lo richiama come norma applicabile anche ai privati e rilevante ai fini dell'illegittimità della sospensione dei lavori.
art. 57 L.R. Sicilia n. 71/1978
La Corte lo richiama quale norma che imponeva la preventiva autorizzazione per l'opera da eseguire in fascia soggetta a vincolo.
art. 2, comma 3, L.R. Sicilia n. 15/1991
È qualificata come norma interpretativa, con efficacia retroattiva, e come tale prevalente sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti comunali.
art. 30 d.P.R. n. 1063/1962
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla sospensione del cantiere, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini del caso concreto.
art. 25 d.m. 145/2000
Menzionato nel confronto sulla prova di spese generali e utili non conseguiti, ma la Corte ha ribadito la risarcibilità automatica e presuntiva di tali voci già secondo principi consolidati.
art. 34 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato come criterio indicativo del 10% del prezzo dell'appalto per le spese generali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nell'appalto di opere pubbliche, la sospensione illegittima dei lavori può fondare la risoluzione per colpa della stazione appaltante e il risarcimento del danno in favore dell'appaltatore.
- Le norme urbanistiche regionali che impongono vincoli di inedificabilità o distanze minime nella fascia costiera si applicano anche ai privati quando la legge ne preveda l'estensione e possono richiedere una preventiva autorizzazione, la cui mancanza rende illegittima l'esecuzione dell'opera.
- La consulenza tecnica d'ufficio può avere funzione percipiente quando serve a valutare tecnicamente fatti già specificamente allegati dalla parte; non può invece sostituire il difetto assoluto di allegazione o di prova su circostanze essenziali.
- In caso di illegittima sospensione dei lavori pubblici, le voci di spese generali e di mancato utile possono essere riconosciute in via automatica e presuntiva, perché inerenti alla struttura economica dell'impresa e all'organizzazione del cantiere.
- Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ha natura di debito di valore: la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sono cumulabili e gli interessi possono essere liquidati sul capitale via via rivalutato, anche in assenza di una domanda espressa specifica sul punto.
- Il controllo di legittimità non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria quando la censura si risolva in una richiesta di nuova apprezzamento dei fatti o delle risultanze tecniche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13735/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13736/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13738/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13742/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13743/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13745/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →