Cassazione Penale, Sentenza n. 11759/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della misura di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, deducendo che le risultanze addotte a sostegno (1) le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia che "collocano" l'indagato nella cosca Condello senza specificarne il contenuto, (2) la partecipazione a un incontro nel 2014 ritenuto di significato mafioso e (3) la presunta interposizione fittizia tramite la ditta individuale con un presunto socio occulto (il cognato Giandomenico Condello), non erano adeguatamente motivate né dotate del necessario valore indiziario. Segnalava inoltre che in giudizio distinto era stata esclusa l'aggravante mafiosa relativamente al reato di interposizione (art. 512-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata presentasse gravi lacune argomentative e motivazionali nella valutazione della gravità indiziaria: le dichiarazioni dei collaboratori non sono state sintetizzate né specificate impedendo il controllo di logicità; l'incontro del 2014 è descritto solo esteriormente senza una lettura motivata del suo significato; è stata operata una scorciatoia logica nel ritenere provata la partecipazione del ricorrente sulla base di rapporti familiari e di mera partecipazione dell'impresa all'appalto. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sull'associazione di tipo mafioso richiede che la sussistenza di gravi indizi sia adeguatamente dimostrata e motivata; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza mancasse della necessaria esposizione probatoria e di raccordo logico tra fatti e attribuzione della partecipazione all'associazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata come motivo di violazione di legge: in sede di impugnazione si è dedotto vizio di motivazione e applicazione erronea delle norme processuali; la Corte ha valutato l'insufficienza motivazionale come causa di annullamento.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alla motivazione della misura cautelare; la Corte ha censurato la motivazione apodittica sul punto della gravità indiziaria.
art. 97, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto della strategia difensiva circa la retrodatazione dei termini della custodia cautelare; la Corte osserva che tale tema è stato molto trattato dal Tribunale, ma ciò non ha giustificato la carenza motivazionale sulla gravità indiziaria.
art. 512-bis cod. pen.
Riferimento al precedente procedimento in cui il ricorrente è stato condannato per interposizione ma con esclusione dell'aggravante mafiosa; la Corte segnala che tale esito riduce il valore indiziario dell'asserita interposizione a favore della tesi mafiosa.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Base normativa per il rinvio al Tribunale competente per nuovo esame dopo annullamento dell'ordinanza di riesame.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione esecutiva per gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte a seguito dell'annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La custodia cautelare per reati di tipo mafioso richiede una motivazione dettagliata e collegata ai singoli elementi di prova: enunciazioni generiche o apodittiche non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere sinteticamente riportate e valutate nel loro contenuto specifico: la mera indicazione che tali testi "collocano" l'indagato in una cosca è insufficiente per fondare la misura cautelare.
- La partecipazione a incontri o a rapporti d'affari con soggetti sospetti richiede una spiegazione motivata del significato criminale dell'evento e del nesso con l'associazione mafiosa; non si può inferire automaticamente l'appartenenza sulla base della sola frequentazione o di legami di parentela.
- Una condanna in separato giudizio che esclude l'aggravante mafiosa riduce il valore probatorio di fatti invocati per dimostrare l'agevolazione o l'appartenenza mafiosa.
- Se il giudice del riesame non espone logicamente le ragioni per cui ogni elemento probatorio fonda la gravità indiziaria, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame.
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