Cassazione Penale, Sentenza n. 22733/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Argomentava la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per inosservanza dell'art. 170, comma 3, c.p.p. (notifica ordinaria o rinnovo dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario) e perché la raccomandata era stata inviata ad un indirizzo diverso rispetto al domicilio eletto dall'imputato (Meltina vs Piazza San Vigilio 49 Merano). Sosteneva inoltre vizio per mancata conoscenza del procedimento (richiamo alla giurisprudenza sulle garanzie del contraddittorio e art. 6 CEDU) e deduceva censure sul merito relative alla configurabilità dei reati contestati: art. 707 c.p. (possesso di arnesi atti all'effrazione - sette cacciaviti) e art. 4 legge n. 110/1975 (porto di strumenti atti ad offendere - cacciaviti e due taglierini).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo alla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, ritenendo che la notifica mediante consegna al difensore d'ufficio (art. 161, comma 4, c.p.p.) fosse nulla perché non erano state esperite le formalità previste dall'art. 170, comma 3, c.p.p. dopo l'accertata irreperibilità al domicilio eletto e perché il plico era stato inviato ad indirizzo errato. Ne è derivata la nullità assoluta della notifica e la conseguente nullità di tutti gli atti successivi; per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza di appello del 24/09/2020 e la sentenza di primo grado del 03/10/2019, rinviando il processo al Tribunale di Bolzano per nuovo giudizio. Tutte le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 170 cod. proc. pen., comma 3
Prevede il rinnovo della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario in caso di irreperibilità accertata; la Corte ha ritenuto obbligatorio l'adempimento di tale formalità prima di procedere alla consegna della notifica al difensore d'ufficio.
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Consente la notificazione mediante consegna al difensore; la Corte ha precisato che tale modalità non è applicabile quando non sono state prima adottate le misure previste dall'art. 170, comma 3, ovvero quando la notificazione al domicilio eletto non è divenuta impossibile.
art. 179 cod. proc. pen., comma 1
Stabilisce le nullità assolute; la Corte ha qualificato la notificazione compiuta al difensore d'ufficio, nelle condizioni di fatto emerse, come nullità assoluta e insanabile.
art. 707 cod. pen.
Norma relativa al possesso di arnesi atti all'effrazione; era il capo di imputazione per il possesso di sette cacciaviti, ma la Corte non si è pronunciata nel merito perché ha annullato le sentenze per vizi di notifica.
art. 4 legge n. 110/1975
Norma sul porto di strumenti atti ad offendere; contestata per il porto fuori dell'abitazione di cacciaviti e taglierini, ma la questione di merito è stata assorbita dall'annullamento per vizio di notifica.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c
Prevede il motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; utilizzato dalla difesa per censurare vizi procedurali connessi alla conoscenza del procedimento e alla notifica.
art. 420‑quater cod. proc. pen. e art. 604, comma 5‑bis c.p.p.
Norme richiamate dalla difesa in relazione alla conoscenza del processo e alla possibilità di mezzi di prova o istruttori; la Corte non ha approfondito il merito avendo dichiarato la nullità degli atti per vizi di notifica.
art. 6 CEDU (diritto al giusto processo)
Richiamato dalla difesa in tema di conoscenza del procedimento e garanzie processuali; la Corte ha implicitamente tutelato tali garanzie ritenendo illegittima la notifica che impedisce effettiva conoscenza del processo.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al difensore d'ufficio è nulla se, prima, non è stato esperito il rinnovo da parte dell'ufficiale giudiziario previsto dall'art. 170, comma 3, c.p.p., dopo l'accertamento dell'irreperibilità al domicilio eletto.
- Quando l'invio postale è diretto a un indirizzo diverso rispetto al domicilio eletto e l'imputato risulta irreperibile, il giudice deve attivare le formalità previste dalla legge (rinnovo dell'atto) prima di considerare valida la consegna al difensore; altrimenti scatta la nullità assoluta degli atti successivi.
- La nullità assoluta della notifica può essere fatta valere anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione) e comporta, se accertata, l'annullamento delle pronunce dei gradi successivi e il rinvio per nuovo giudizio.
- La presenza di un difensore d'ufficio non consente di presumere automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: la Corte distingue il difensore di fiducia dal difensore nominato d'ufficio sotto questo profilo.
- In casi analoghi la soluzione pratica è verificare e documentare l'indirizzo di notifica, utilizzare correttamente le modalità previste dalla legge (ufficiale giudiziario per il rinnovo) e, se necessario, eccepire tempestivamente la nullità della notifica per preservare i diritti di difesa.
- Se la nullità di notifica è accertata, le censure sul merito (prova della fattispecie o qualificazione giuridica dei fatti) restano in gran parte assorbite e saranno eventualmente riaffrontate nel nuovo giudizio dopo regolare notifica.
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