Cassazione Penale, Sentenza n. 38287/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che ha confermato la condanna per rapina a 1 anno e 9 mesi e 500 euro di multa, deducendo la mancata e carente motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena. In particolare si censura l'aver subordinato il beneficio al risarcimento della persona offesa per euro 3.000,00 senza valutare adeguatamente le documentate difficoltà economiche della LOTITO e senza considerare la sua dichiarata disponibilità a svolgere attività lavorativa non retribuita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della Corte territoriale apodittica e manifestamente illogica nella parte relativa alla capacità della ricorrente di pagare 3.000 euro in sei mesi. Ha rilevato inoltre la mancata valutazione della proposta di attività non retribuita. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla condizione che subordina la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame su quel punto; la condanna sostanziale è stata invece confermata nei restanti aspetti. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento limitatamente alla sospensione condizionale; la parte civile aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato a condizioni (anche al risarcimento del danno), ma il giudice deve valutare specificamente la concreta capacità del condannato di adempiere l'obbligo imposto
Principio costituzionale di eguaglianza
Impone che non si pongano condizioni che producano una disparità di trattamento in ragione delle diverse condizioni economiche dei condannati; la funzione rieducativa esige condizioni realistiche e personalizzate
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019; Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022)
Stabilisce che il giudice deve sondare le effettive possibilità del condannato di fruire del beneficio quando lo subordina a un obbligo risarcitorio, al fine di evitare statuizioni vane e sperequazioni legate a condizioni economiche diverse
Massime di principio
- Prima di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma, il giudice deve accertare concretamente la capacità economica del condannato e motivare specificamente la valutazione
- Se il condannato offre di svolgere attività lavorativa non retribuita, il giudice deve considerare la possibilità di subordinare il beneficio a tale prestazione come alternativa al pagamento
- La motivazione del provvedimento deve evitare affermazioni apodittiche o illogiche; la mancanza di adeguata motivazione determina l'annullamento limitato della statuizione sulle condizioni della sospensione
- La funzione rieducativa e il principio di uguaglianza impongono che le condizioni imposte per l'esecuzione della pena siano realistiche e proporzionate alle effettive possibilità del condannato
- In presenza di dubbio fondato sulla capacità di adempiere l'obbligo risarcitorio, il procedimento corretto è di verificare e motivare, ovvero rimettere la valutazione a un nuovo esame da parte del giudice di merito
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