Cassazione Penale, Sentenza n. 42333/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente contestava che la sentenza di legittimità non avesse considerato adeguatamente l'omonimia con un altro "Giuseppe Oppedisano" (titolare di un negozio di vernici a Grotteria) e dunque avesse errato nell'identificare l'imputato come il "Peppe da' pittura" menzionato nelle intercettazioni. Si deduceva altresì che non era stata considerata la sua incensuratezza, l'assenza di condotte rilevanti per oltre venti anni e lo svolgimento di attività commerciale lecita, elementi che avrebbero reso non decisiva l'inclusione di Oppedisano nel sodalizio di tipo mafioso (cosca Mazzaferro) per il quale era stato condannato ai sensi dell'art. 416-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non fosse un errore di fatto percettivo immediatamente riscontrabile, ma una rivendicazione di diversa valutazione delle prove (errore di giudizio) non sindacabile con il rimedio straordinario. La Corte ha richiamato i limiti dell'art. 625-bis c.p.p., i poteri del giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p. e ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse esaminato e motivato adeguatamente sia la persistenza della cosca Mazzaferro fino al 2010 sia la posizione individuale di Oppedisano, valorizzando elementi individualizzanti (parentela con soggetti già ritenuti affiliati, episodio intimidatorio nel magazzino di Oppedisano, conversazioni del 3 giugno 2009, pernottamento a Reggio Emilia con un affiliato, ecc.) e non basando la condanna soltanto su dichiarazioni etero-accusatorie. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per correzione di errori materiali o di fatto della sentenza di legittimità; la Corte chiarisce che rileva solo l'errore di fatto di natura percettiva, immediatamente riscontrabile, non i diversi apprezzamenti probatori (errori di giudizio).
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso, la fattispecie penalmente contestata al ricorrente (partecipazione alla cosca Mazzaferro).
art. 627 cod. proc. pen.
Regola i poteri del giudice del rinvio: il giudice del rinvio deve riesaminare la regiudicanda per intero e può esaminare questioni discendenti dalla motivazione che ha determinato l'annullamento.
art. 544 e art. 546 cod. proc. pen.
Impongono alla sentenza una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto; la Corte richiama che la motivazione implicita è ammessa purché risulti il nesso logico-giuridico.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Rilevato in tema di motivazione e diritto ad un equo processo; la Corte osserva che la motivazione implicita può essere compatibile con art. 6 CEDU se l'insieme della sentenza dimostra l'esame delle questioni.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi immediatamente riscontrabili nei documenti; non consente di rimettere in discussione valutazioni di merito e ricollegamenti probatori.
- In caso di annullamento con rinvio il giudice del rinvio ha pieni poteri per riesaminare la causa e deve motivare nuovamente evitando il vizio rilevato; le sue valutazioni di merito non sono sindacabili con il ricorso per errore di fatto.
- La mancata menzione esplicita di una deduzione difensiva nella sentenza non implica automaticamente un errore di fatto quando il tema risulti disatteso dalla motivazione complessiva (motivazione implicita ammessa se il nesso logico è evidente).
- Contestazioni di identificazione tratte da intercettazioni (es. soprannomi, appellativi) devono essere contrastate in modo specifico e documentale: il rimedio straordinario richiede la prova di una omissione percettiva evidente e decisiva, non una diversa lettura delle stesse intercettazioni.
- Per una efficace difesa in situazioni analoghe conviene produrre e far inserire nel fascicolo elementi documentali incontrovertibili (anagrafe, iscrizioni commerciali, prove fotografiche, dichiarazioni testimoniali immediate) che dimostrino l'omonimia o l'alibi, e dimostrare in che modo l'omissione di tali elementi abbia influito in modo immediato e decisivo sulla decisione.
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