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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1566

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1566 della Commissione, del 13 luglio 2026, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni annuali sui metadati e sulla qualità per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico per l’anno di riferimento 2027 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa il quadro operativo per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l’anno di riferimento 2027. Definisce le specifiche tecniche dell’allegato, la popolazione statistica, le disaggregazioni richieste, l’unità di misura e alcune date di trasmissione dei dati e delle relazioni sui metadati e sulla qualità. Il testo si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese e mira a garantire comparabilità, armonizzazione e valutazione della qualità dei dati utili al monitoraggio della trasformazione digitale dell’Unione.

Stabilisce le specifiche tecniche, i requisiti di dato e le scadenze per la trasmissione delle relazioni annuali su metadati e qualità per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" relativa all’anno di riferimento 2027.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione europea (Eurostat) i dati statistici relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" prevista dall’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152. Riguarda le imprese incluse nella popolazione statistica definita nell’allegato del regolamento di esecuzione, in particolare le imprese con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi nelle sezioni NACE Rev. 2.1 da C a K, da M a O e nel gruppo 95.1; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. Le specifiche valgono per l’anno di riferimento 2027, con alcune variabili riferite al 2026. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1566 della Commissione disciplina gli aspetti operativi della raccolta statistica europea per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" prevista dal regolamento (UE) 2019/2152. La finalità dichiarata è garantire comparabilità, armonizzazione e controllo della qualità dei dati, anche in funzione del programma strategico per il decennio digitale e del monitoraggio degli obiettivi digitali dell’Unione per il 2030.

Quadro normativo e finalità

Il testo richiama il regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese, che costituisce la base giuridica per l’adozione delle specifiche tecniche. Nei considerando si evidenzia che i dati sulla tematica in esame sono necessari per il monitoraggio di indicatori quali l’intensità digitale, la diffusione del cloud computing e dell’intelligenza artificiale, oltre che per altre politiche dell’Unione connesse agli orientamenti della Commissione 2024-2029.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si rivolge agli Stati membri, chiamati a trasmettere a Eurostat i dati relativi alla tematica indicata. L’allegato delimita la popolazione statistica alle imprese con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi appartenenti alle sezioni NACE Rev. 2.1 da C a K, da M a O e al gruppo 95.1; la partecipazione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa.

Sono previste ulteriori disaggregazioni per attività economica principale dell’impresa, sia per gli aggregati nazionali sia per i contributi ai totali dell’UE, e per classi dimensionali. Le classi di riferimento sono 10+, 10-49, 50-249 e 250+, con l’inclusione facoltativa delle classi 0-9, 0-1 e 2-9.

Periodi di riferimento, unità di misura e trasmissione

L’allegato distingue i periodi di riferimento: il 2026 per le variabili di base, per le vendite via web di beni o servizi, per le vendite EDI, per la fatturazione e per la variabile 92; il 2027 per tutte le altre variabili. Per la maggior parte degli indicatori l’unità di misura è il numero di imprese in valore assoluto; per occupati e lavoratori autonomi si utilizza il numero assoluto delle persone; per fatturato, valori e costi si impiegano milioni della valuta nazionale.

Il termine generale per la trasmissione dei dati indicato nell’allegato è il 5 ottobre 2027.

Relazioni annuali sui metadati e sulla qualità

L’articolo 2 impone due scadenze distinte:

  • la relazione annuale sui metadati per il 2027 deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2027;
  • la relazione annuale sulla qualità per il 2027 deve essere trasmessa entro il 5 novembre 2027.

Queste scadenze sono funzionali alla valutazione della qualità dei dati e alla loro comparabilità a livello dell’Unione.

Contenuto delle variabili statistiche

L’allegato elenca in modo dettagliato le variabili da rilevare, raggruppate per tema. Le aree principali riguardano:

  • variabili di base: attività economica principale, numero medio di dipendenti e lavoratori autonomi, fatturato totale IVA esclusa;
  • accesso a internet e sito web: disponibilità di connessioni fisse, presenza di sito web, funzionalità di ordinazione, personalizzazione, tracciamento ordini, chat, annunci di lavoro e contenuti multilingue;
  • social media: utilizzo di qualunque social media;
  • vendite via web: vendite tramite siti o app dell’impresa o tramite piattaforme condivise, valore delle vendite, distinzione tra B2C, B2B/B2G, beni fisici, beni digitali e servizi non digitali, nonché ripartizione geografica per paese dell’impresa, altri Stati membri e resto del mondo;
  • ostacoli alle vendite in altri Stati membri: costi di consegna, reclami e controversie, etichette, lingue, restrizioni dei partner commerciali e aspetti IVA;
  • vendite EDI: realizzazione e valore delle vendite tramite Electronic Data Interchange, anche con ripartizione geografica;
  • software aziendali: ERP, CRM e BI;
  • intelligenza artificiale: numerose forme di utilizzo, tra cui analisi del linguaggio scritto, riconoscimento vocale, generazione di linguaggio o codice, generazione di immagini, riconoscimento di immagini, machine learning, automazione dei flussi di lavoro, controllo di macchine autonome e impieghi per marketing, produzione, amministrazione, logistica, sicurezza TIC, contabilità e ricerca/innovazione.

Sono inoltre previste variabili facoltative relative a documenti interni per l’uso dell’IA, allo sviluppo interno o esterno dei sistemi di IA, all’uso di software open source o proprietari, alle modifiche apportate e alle ragioni del mancato utilizzo dell’IA, come costi, mancanza di competenze, incompatibilità tecnica, problemi di dati, timori sulla protezione dei dati, incertezza giuridica, considerazioni etiche o mancanza di utilità.

Cloud computing, fatturazione e TIC per l’ambiente

Il regolamento include anche un gruppo di variabili sui servizi di cloud computing a pagamento, come posta elettronica, software per ufficio, applicazioni di finanza e contabilità, ERP, CRM, sicurezza, hosting di basi dati, archiviazione file, potenza di calcolo, piattaforme di sviluppo e servizi cloud per l’IA; è previsto anche il costo totale dei servizi acquistati.

In materia di fatturazione, si rileva l’invio di fatture in formato elettronico standard adatto al trattamento automatico, in formato elettronico non adatto al trattamento automatico, e su supporto cartaceo, con una classificazione facoltativa delle fatture elettroniche standard in base alla loro incidenza percentuale sul totale. Infine, il modulo "TIC e ambiente" misura l’uso di sistemi TIC per ridurre consumi energetici e materiali, il monitoraggio dell’impatto ambientale, nonché la gestione delle apparecchiature TIC dismesse tramite riciclo, conservazione o vendita/restituzione/donazione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2019/2152, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 6, per stabilire le specifiche tecniche dei dati e le scadenze di trasmissione delle relazioni annuali su metadati e qualità relative alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per il 2027.

Trasmissione dei dati per l’anno di riferimento 2027

Gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, per l’anno di riferimento 2027, i dati della tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’allegato del regolamento.

Scadenze per le relazioni annuali

La relazione annuale sui metadati per il 2027 va trasmessa entro il 31 maggio 2027; la relazione annuale sulla qualità per il 2027 va trasmessa entro il 5 novembre 2027.

Specifiche tecniche dell’allegato

L’allegato disciplina variabili, unità di misura, periodo di riferimento, popolazione statistica, disaggregazioni e termine per la trasmissione dei dati. Le unità di misura sono normalmente il numero di imprese; per dipendenti e lavoratori autonomi si usano valori assoluti; per fatturato, valori e costi si usano milioni della valuta nazionale.

Popolazione statistica e classificazioni

La popolazione statistica comprende le imprese con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi delle sezioni NACE Rev. 2.1 da C a K, da M a O e del gruppo 95.1; l’estensione alle imprese sotto soglia è facoltativa. Sono previste disaggregazioni per attività economica principale e per classi dimensionali (10+, 10-49, 50-249, 250+), con alcune ulteriori articolazioni per il calcolo degli aggregati nazionali e dei contributi ai totali UE.

Contenuto informativo delle variabili

Le variabili coprono numerosi profili: accesso a internet e siti web, uso dei social media, vendite via web e EDI, software gestionali (ERP, CRM, BI), tecnologie di intelligenza artificiale e relativi usi e ostacoli, cloud computing e relativi servizi, fatturazione elettronica e cartacea, nonché TIC e ambiente. Alcune variabili sono obbligatorie e altre facoltative, secondo la tabella dell’allegato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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