Regolamento (UE) 2026/1724
Regolamento (UE) 2026/1724 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione relativo al Sudan, in risposta al deterioramento della situazione politica e al ruolo dell’economia dell’oro nel conflitto. Introduce un divieto di importazione, acquisto e trasferimento dell’oro sudanese verso l’UE o paesi terzi, insieme a un divieto di fornire servizi e finanziamenti collegati. Estende inoltre le restrizioni a beni specificamente individuati come impiegabili nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro in Sudan, con limitate eccezioni e una deroga transitoria per taluni contratti già conclusi.
Modifica il regolamento (UE) 2023/2147 introducendo nuove misure restrittive sul commercio di oro e di beni impiegabili nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro in Sudan.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dell’UE, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda l’acquisto, importazione, trasferimento, vendita, fornitura, esportazione, intermediazione, assistenza tecnica e finanziamenti/assistenza finanziaria connessi all’oro originario del Sudan o esportato dal Sudan, nonché a specifici beni che possono essere utilizzati nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro in Sudan. Sono previste esclusioni limitate per missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali in Sudan con immunità, nonché deroghe/eccezioni per usi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi e catastrofi naturali; per il codice NC 2837 11 è prevista una disciplina transitoria fino al 16 gennaio 2027 per alcuni contratti preesistenti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle misure restrittive dell’UE nei confronti del Sudan
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2023/2147 per rafforzare il regime di misure restrittive già in vigore contro soggetti e attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Il legislatore europeo collega espressamente l’intervento alla gravità della situazione sul terreno e alla necessità di contrastare i flussi economici che alimentano il conflitto, in particolare quelli legati all’oro.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il provvedimento dà esecuzione, sul piano del diritto dell’Unione direttamente applicabile, alla decisione (PESC) 2026/1705 del 13 luglio 2026, che a sua volta modifica la decisione (PESC) 2023/2135. Nei considerando si ricorda che il regime sanzionatorio originario comprende già il divieto di viaggio, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a determinati soggetti.
La nuova disciplina si inserisce nel contesto della guerra in Sudan tra le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le milizie affiliate, conflitto che, secondo il considerando, distrugge vite umane e frustra le aspirazioni democratiche emerse nel 2018-2019. L’Unione dichiara di voler usare tutti gli strumenti disponibili, incluse ulteriori sanzioni contro l’economia di guerra sudanese.
Ambito materiale delle nuove restrizioni
Il nucleo della modifica consiste nell’introduzione di due nuovi divieti settoriali.
Oro originario del Sudan
L’articolo 1 bis vieta di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato III, quando tale oro è originario del Sudan e viene esportato dal Sudan verso l’Unione o verso qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. Il divieto non riguarda solo l’operazione commerciale principale, ma anche le attività accessorie:
- assistenza tecnica;
- servizi di intermediazione;
- altri servizi connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei beni;
- finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alle operazioni vietate.
La formulazione copre sia rapporti diretti sia indiretti e mira quindi a intercettare anche strutture di interposizione o triangolazione commerciale.
Beni impiegabili per l’estrazione o lo sfruttamento dell’oro
L’articolo 1 ter introduce un secondo blocco di restrizioni relativo ai beni che possono essere utilizzati nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro e che sono elencati nell’allegato IV. Il divieto riguarda la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan.
Anche qui il divieto si estende ai servizi connessi:
- assistenza tecnica;
- servizi di intermediazione;
- altri servizi relativi ai beni e alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso;
- finanziamenti o assistenza finanziaria per le operazioni vietate.
Definizioni rilevanti per gli operatori
Per rendere omogenea l’applicazione delle restrizioni, il regolamento aggiunge all’articolo 1 alcune definizioni chiave.
I "servizi di intermediazione" includono la negoziazione o organizzazione di operazioni dirette all’acquisto, vendita o fornitura di beni, tecnologie o servizi finanziari e tecnici, anche tra paesi terzi, nonché la vendita o l’acquisto di tali beni e servizi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
I "finanziamenti o assistenza finanziaria" comprendono qualsiasi forma di supporto finanziario, con elenco non esaustivo di strumenti: sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore e acquirente, anticipi all’importazione o esportazione, assicurazioni e riassicurazioni, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. È però espressamente esclusa la normale prassi commerciale relativa a pagamenti e termini di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi.
L’"assistenza tecnica" è definita in modo ampio e comprende supporto di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione e altri servizi tecnici, anche sotto forma di istruzione, consulenza, formazione, trasferimento di know-how e assistenza orale.
Eccezioni, deroghe e disciplina transitoria
Il regolamento prevede alcune limitate esclusioni ed eccezioni.
Per l’oro soggetto all’articolo 1 bis, le restrizioni non si applicano quando l’oro è necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Sudan che godono di immunità ai sensi del diritto internazionale.
Per i beni elencati nell’allegato IV, i divieti non si applicano se i beni sono destinati a:
- scopi umanitari;
- emergenze di sanità pubblica;
- prevenzione o mitigazione urgente di eventi che possano avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute, sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;
- risposta a catastrofi naturali.
Tali eccezioni operano fatti salvi gli eventuali obblighi di autorizzazione previsti dal regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso.
Inoltre, per i beni classificati al codice NC 2837 11, il regolamento introduce una deroga transitoria: i divieti non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026, né dei contratti accessori necessari per dare esecuzione a tali contratti, sempre nel rispetto del regolamento (UE) 2021/821.
Allegati con i beni soggetti a restrizione
Il regolamento aggiunge due allegati tecnici al regolamento (UE) 2023/2147.
L’allegato III comprende l’oro soggetto al divieto di cui all’articolo 1 bis:
- codice NC 7108: oro, compreso l’oro platinato, greggio o semilavorato, o in polvere;
- codice NC 7112 91: cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi;
- ex codice NC 7118 90: monete d’oro.
L’allegato IV elenca i beni impiegabili nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro soggetti al divieto dell’articolo 1 ter:
- codice NC 2805 40: mercurio;
- codice NC 2837 11: cianuri e ossicianuri di sodio.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/2147 per dare attuazione uniforme nell’Unione alla decisione (PESC) 2026/1705, adottata il 13 luglio 2026, alla luce della gravità della situazione in Sudan e dell’esigenza di colpire l’economia di guerra legata all’oro.
Nuove definizioni
Vengono introdotte nell’articolo 1 le definizioni di "servizi di intermediazione", "finanziamenti o assistenza finanziaria" e "assistenza tecnica", con formulazioni ampie che coprono anche operazioni e prestazioni effettuate con riferimento a paesi terzi. È espressamente precisato che i normali pagamenti e termini di pagamento nella prassi commerciale non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria.
Divieto relativo all’oro sudanese
Il nuovo articolo 1 bis vieta di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato III originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. Sono inoltre vietati assistenza tecnica, servizi di intermediazione, altri servizi connessi e finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tale oro e alle operazioni vietate.
Esenzione diplomatica e consolare
I divieti di cui all’articolo 1 bis non si applicano all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Sudan che godono di immunità ai sensi del diritto internazionale.
Divieto su beni impiegabili nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro
Il nuovo articolo 1 ter vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni elencati nell’allegato IV, anche non originari dell’Unione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Sudan o per un uso in Sudan. Sono vietati anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, altri servizi connessi e finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali beni e alle operazioni di fornitura.
Eccezioni per usi umanitari e situazioni di emergenza
Per i beni dell’allegato IV, i divieti non si applicano ai beni destinati a scopi umanitari, a emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di eventi con conseguenze gravi e rilevanti per salute, sicurezza delle persone o ambiente, o in risposta a catastrofi naturali, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione del regolamento (UE) 2021/821, se applicabili.
Deroga transitoria per il codice NC 2837 11
Per i beni classificati al codice NC 2837 11, i divieti dell’articolo 1 ter non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026, né dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, sempre nel rispetto degli eventuali obblighi di autorizzazione del regolamento (UE) 2021/821.
Allegati tecnici
Sono aggiunti l’allegato III, che elenca l’oro soggetto al divieto dell’articolo 1 bis (codici NC 7108, 7112 91 ed ex 7118 90), e l’allegato IV, che elenca i beni soggetti al divieto dell’articolo 1 ter (mercurio, codice NC 2805 40, e cianuri e ossicianuri di sodio, codice NC 2837 11).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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