Cassazione Penale, Sentenza n. 25875/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto la Corte d'appello avrebbe applicato una pena di specie e entità diversa rispetto a quella prevista per la residua imputazione (capo B), avendo erroneamente attribuito a Oneto il reato contestato al coimputato (capo C, art. 495 cod. pen.). Ne sarebbe conseguita una vera e propria sostituzione di contestazioni tra i due coimputati e l'applicazione di una pena (reclusione) non prevista per la fattispecie contravvenzionale residua, per la quale è prevista solo l'ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che, dopo la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela sul capo A, l'unica fattispecie rimasta a carico di Oneto era la contravvenzione di cui al capo B (violazioni della legge n.157/1992 relative a detenzione di fringillidi e uso di mezzi vietati), per la quale è prevista solo l'ammenda. La Corte territoriale aveva invece applicato una pena di 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa, risultata illegittima perché riferita a un reato (capo C, art.495) non imputato a Oneto. Per l'errore nella motivazione e nella riassegnazione delle contestazioni tra coimputati, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per un nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Non è stato possibile, in questa sede, procedere a una nuova rideterminazione della pena (valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito come norma sul concorso di persone nel reato; la sentenza conferma che la partecipazione va correttamente attribuita al soggetto a cui è contestata.
art. 624-625, comma 1, n. 5 cod. pen.
Richiamati riguardo al reato di furto (capo A) dichiarato improcedibile per difetto di querela; non più rilevanti ai fini della posizione di Oneto dopo l'improcedibilità.
art. 495 cod. pen.
Norma cui era riferito il capo C contestato al solo coimputato Fiore; la Corte ha evidenziato che tale fattispecie è stata per errore attribuita ad Oneto nella motivazione della sentenza d'appello.
art. 21 lett. P) e U) e art. 30, comma 1, lett. H) legge n. 157/1992
Riferite al capo B (contravvenzione) relativo alla detenzione di fringillidi oltre il numero consentito e all'uso di mezzi vietati per la caccia; la Corte ha osservato che per tale contravvenzione la sanzione prevista è l'ammenda, non la reclusione.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per denunciata violazione procedurale: la Cassazione ha condiviso che la Corte d'appello ha commesso un errore applicativo (cambiando la specie e l'entità della pena in violazione dei limiti delle imputazioni) rendendo illegittima la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se in grado d'appello viene attribuito al ricorrente un reato effettivamente contestato a un coimputato, con conseguente aumento o cambiamento della specie della pena, la Cassazione può annullare la parte di sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- Quando la fattispecie residua a carico dell'imputato è una contravvenzione per la quale la legge prevede solo l'ammenda, il giudice non può legittimamente applicare pene detentive; l'errata attribuzione di un delitto comporta invalidità della riedeterminazione della pena.
- La Corte di legittimità non procede a riesame di merito per rideterminare la pena: se riscontra errori nella motivazione o nella corretta attribuzione delle contestazioni tra coimputati, il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio ad altra Sezione per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
- In processi con più imputati, è essenziale che i giudici indichino chiaramente quale reato sia attribuito a ciascun imputato; la confusione tra posizioni processuali può dare luogo a nullità o annullamenti limitati alla parte viziata della sentenza.
- La difesa deve tempestivamente impugnare errori di attribuzione delle contestazioni (e relativi effetti sanzionatori) per ottenere la correzione in sede di legittimità; la censura per violazione di norme procedurali (es. art. 521 c.p.p.) è idonea quando l'errore ha inciso sul trattamento sanzionatorio.
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