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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore per presunte condotte persecutorie, il relativo processo verbale, la comunicazione di avvio del procedimento e il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario dell’ammonimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’ammonimento adottato dal Questore in seguito all’istanza presentata dal genero, che aveva rappresentato reiterate condotte persecutorie protrattesi dal 2020. La vicenda si inseriva in una conflittualità familiare relativa ai rapporti tra il ricorrente, la moglie, il figlio e la figlia, nonché al rilascio e alla cessione di immobili familiari. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, dell’art. 3 e dell’art. 10 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e del principio di proporzionalità. In particolare, sosteneva che mancassero condotte attuali, reiterate, minacciose o moleste idonee a determinare ansia, paura o modificazione delle abitudini di vita. L’unico episodio recente consisteva nella presenza, a distanza e senza contatti o pressioni, nei pressi della scuola frequentata dalla nipote, per poterla vedere all’uscita. Contestava inoltre che l’ammonimento fosse fondato essenzialmente sulle dichiarazioni del denunciante, senza adeguata verifica degli elementi indiziari, e rilevava l’intervenuta archiviazione del procedimento penale e la natura reciproca della conflittualità familiare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti le censure relative all’assenza dell’attualità della condotta. L’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e discrezionale e può essere adottato sulla base di elementi indiziari e di una valutazione probabilistica, senza necessità della prova richiesta per la condanna penale per stalking. Tuttavia, gli indizi devono essere concreti, attuali, plurimi e convergenti, tali da consentire di qualificare la condotta come minacciosa, vessatoria o molesta e da evidenziare oggettivamente la potenziale idoneità a ingenerare timore. Nel caso concreto, i principali fatti valorizzati dall’Amministrazione risalivano al periodo 2020-2022 e non erano prossimi all’adozione dell’ammonimento; l’unico episodio del 2024, ossia la presenza del ricorrente nei pressi della scuola della nipote, non evidenziava pressioni, violenze o contatti diretti. La documentazione mostrava inoltre una conflittualità familiare reciproca e simmetrica, senza una concreta asimmetria idonea a individuare una vittima e un autore di condotte persecutorie. Il TAR ha ravvisato anche un deficit istruttorio e motivazionale, poiché l’Amministrazione non aveva adeguatamente dimostrato e rappresentato nel provvedimento gli elementi indiziari, né poteva fondare la misura sulla sola versione del denunciante o su meri sospetti. Il provvedimento è stato quindi annullato ai fini del riesame, nel quale l’Amministrazione dovrà rivalutare, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio, l’attualità della condotta e gli altri presupposti normativi. È stato precisato che l’avvio di un programma di recupero previsto dall’ammonimento deve intendersi come facoltà per il destinatario e non come obbligo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009

    condotte reiterate, minacce o molestie atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero a costringere ad alterare le proprie abitudini di vita

    L’ammonimento del Questore richiede condotte riconducibili alla fattispecie dello stalking e una valutazione preventiva basata su elementi indiziari concreti, attuali e attendibili. L’attualità della condotta costituisce parametro di legittimità della misura cautelare-preventiva.

  • art. 7 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009

    condotte che integrano la fattispecie di reato introdotta dall’art. 7 dello stesso decreto legge

    Le condotte presupposte dall’ammonimento sono quelle che corrispondono, sul piano oggettivo, alla fattispecie dello stalking, pur non essendo necessaria la prova penale richiesta per una condanna.

  • art. 3 l. 241/1990

    La sussistenza delle prove indiziarie deve essere adeguatamente dimostrata e indicata nel processo verbale dell’ammonimento

    La motivazione dell’ammonimento deve esporre gli elementi indiziari utilizzati e consentire il controllo sulla legittimità dell’esercizio del potere, evitando che la misura si fondi su sospetti non dimostrati.

  • art. 10 l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata tra le censure del ricorrente, ma la sentenza non definisce autonomamente una violazione partecipativa, ritenendo assorbenti le doglianze relative all’attualità, all’istruttoria e alla motivazione.

  • art. 3 d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità, ma la sentenza non sviluppa una statuizione autonoma su tale censura.

  • art. 317-bis c.c.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la liceità dell’interesse dei nonni a mantenere rapporti significativi con la nipote; il TAR non fonda autonomamente su tale disposizione la decisione.

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie penale rileva come parametro sostanziale delle condotte presupposte dall’ammonimento, senza che sia necessario acquisire la prova richiesta per la condanna penale.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 può essere adottato sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica, ma richiede elementi concreti, plurimi e convergenti dai quali desumere una condotta reiterata, minacciosa o molesta oggettivamente idonea a provocare ansia, paura, timore per l’incolumità o alterazione delle abitudini di vita.
  • L’attualità della condotta costituisce un presupposto di legittimità dell’ammonimento, in quanto misura preventiva e cautelare diretta a fronteggiare una situazione di pericolo dotata di carattere immediato; fatti risalenti e non accompagnati da episodi recenti concretamente significativi non sono, da soli, idonei a sostenerlo.
  • L’Amministrazione non può fondare l’ammonimento esclusivamente sulla versione della persona che ha presentato l’istanza, ma deve svolgere un’istruttoria adeguata e indicare nella motivazione gli elementi ulteriori che consentano di qualificare oggettivamente la condotta come persecutoria, vessatoria o molesta.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento resta limitato all’insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza e alla sproporzione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’autorità di pubblica sicurezza; il sindacato è tuttavia pienamente esercitabile quando manchino l’attualità, l’adeguatezza istruttoria o una motivazione idonea.
  • La presenza di una conflittualità familiare reciproca e simmetrica, non accompagnata da elementi concreti che individuino una condotta persecutoria asimmetrica nei confronti di una vittima, può escludere la sufficienza del quadro indiziario richiesto per l’ammonimento.
  • L’eventuale programma di recupero collegato all’ammonimento costituisce una facoltà per il destinatario della misura e non un obbligo coercitivo.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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